Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34716 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34716 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7118 -201 8 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio legale, sito in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed
Oggetto: Tributi -impugnazione estratto di ruolo
elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4464/07/2016 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 19/12/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
03/10/2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo e della correlata cartella di pagamento, della cui esistenza il contribuente NOME COGNOME dichiarava di essere venuto casualmente a conoscenza in data 12 marzo 2010 in quanto mai notificatagli, con la sentenza impugnata la CTR della RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica della cartella e, comunque, l’intervenuta sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui le intimate replicano con controricorso.
Considerato che:
Il ricorrente propone ricorso avverso la sfavorevole sentenza d’appello deducendo, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. per avere la CTR erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento e, con un secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. per avere la CTR errato nel ritenere comunque sanato il dedotto vizio della notifica della cartella di pagamento.
Va preliminarmente rilevata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente alla stregua della recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 26283 del 2022,
emessa all’esito dell’intervento legislativo attuato con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, che, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
2. La Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha precisato che «La prima disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», osservando che «Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione,
regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Esaminando, poi, la questione della retroattività di tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che «il legislatore, nel regolare», nella seconda parte della disposizione in esame, «specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire»; «Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione».
Ha quindi affermato il seguente principio di diritto: ” In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione “.
Nel caso di specie, inoltre, non viene in rilievo alcuna delle ipotesi di azione ‘diretta’ di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, la cui sussistenza il ricorrente avrebbe potuto
evidenziare a questa Corte con memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ., che invece non ha depositato.
Va, pertanto, rilevata d’ufficio e dichiarata l’inammissibilità del l’originario ricorso del contribuente.
La circostanza che la disposizione innovativa e la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio e compensa tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 03/10/2023