Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4260 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4260 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
Oggetto: estratto di
ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8701/2025 proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO anche disgiuntamente con l’ AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE ciascuna in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese tutte come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza n. 1409/07/2025 depositata in data 19/02/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanisetta, notificata in data 20/02/2025 udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
La società odierna ricorrente impugnava plurime cartelle di pagamento di cui a ll’estratto di ruolo versato in atti, RAGIONE_SOCIALE quali contestava la notifica.
Con la sentenza n. 889/2020 la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Appellava la RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza qui gravata il giudice dell’impugnazione dichiarava l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso ex art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e lo rigettava.
Ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a quattordici motivi, poi illustrato con memoria; la stessa chiede anche la discussione della controversia nella sede della pubblica udienza.
Resistono con autonomi controricorsi sia l’RAGIONE_SOCIALE, sia l’RAGIONE_SOCIALE, sia il Riscossore.
Il AVV_NOTAIO delegato ha depositata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio
Ragioni della decisione
Preliminarmente, va trattata e disattesa l’istanza di discussione in pubblica udienza.
In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, si ritiene che il Collegio giudicante ben possa escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez. Un. n. 14437/2018) e non vertendosi in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 8093/2020) come si vedrà nel prosieguo in sede di disamina dei motivi.
Venendo ora al primo motivo di ricorso, rileva la Corte che esso l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo è all’evidenza manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) e risultando chiaro l’iter logico giuridico seguito dal giudice di merito per addivenire a decisione.
Quanto ai restanti motivi di ricorso, gli stessi non possono trovare accoglimento.
Fermo restando l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, secondo il quale ‘l’oggetto del ricorso introduttivo, sia stato in realtà, rappresentato dall’impugnazione degli estratti di ruolo’ (n. 11 della sentenza impugnata), la pronuncia di appello ha correttamente deciso statuendo la non impugnabilità di tale atto, dalla quale ha fatto discendere l’inammissibilità del ricorso in primo grado, confermando la statuizione della CTP.
Invero, l’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati all’art. 12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973, come da ultimo modificato dall’art. 12 del d. Lgs. n. 110/2024, che ha ampliato il perimetro dell’interesse alla tutela giurisdizionale, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte
della pubblica amministrazione, ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ovvero nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovvero in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati ovvero, infine, nell’ambito della cessione d’azienda tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 del d. Lgs. n. 472/1997, casi insussistenti nella fattispecie in esame. La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.
Le Sezioni Unite, sotto altro versante, hanno affermato la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale della norma, la quale è stata ritenuta non irragionevole, né arbitraria e non derivando alcun difetto di tutela per il contribuente (Cass. Sez. Un., n. 12459/2024); già la Corte costituzionale aveva sottolineato come ‘a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in oper a’ (sent. n. 77/2018) e che il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma introdotta coinvolga profili rimessi alla discrezionalità del legislatore (sent. n. 190/2023).
Pertanto, non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973. non vi è interesse ad agire; la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. Un., n. 12637/2008); deve ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le sopra esposte considerazioni restano indenni alle osservazioni proposte in memoria, in quanto le eccezioni di possibili contrarietà a Costituzione e di possibili frizioni con il diritto unionale trovano soluzione -e debbono essere disattesi – sia dalla giurisprudenza della Consulta sopra
citata, sia dalla pronuncia a sezioni Unite di questa Corte (si vedano punti dal n. 22 in avanti, specialmente punti n. 23 e n. 24).
Parimenti, la ridetta sentenza esclude -con ragioni qui condivise tote corde dal Collegio -anche la sussistenza di violazioni del diritto convenzionale (punto n. 28 in avanti e punto n. 19 per l’inquadramento sistematico della questione).
Né vi sono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dal momento che parte ricorrente non indica ragioni nuove -rispetto a quelle affrontate e risolte dalla giurisprudenza di questa Corte -di contrasto con la disciplina unionale in materia di efficienza della Pubblica Amministrazione e tutela del diritto di difesa del contribuente. In sintesi, entrambe le esigenze risultano adeguatamente presidiate dal meccanismo di impugnazione degli atti successivi alla emissione della cartella non notificata, in quanto dette esigenze vanno poste in adeguato bilanciamento con l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi.
Neppure sussiste alcun obbligo in capo a questa Corte, a fronte della nuova sottoposizione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sopra indicate alla Consulta, di sospendere il giudizio, essendo i casi di sospensione necessaria disciplinati, per il processo tributario, dall’art. 39, comma 1, e comma 1-bis e 1-ter (a decorrere dal 1.1.2016), in forza del quale l’ordinanza di sospensione del giudizio tributario per pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio non rientra tra le suddette ipotesi. (così Cass. n. 6121/2024 punto n. 4).
Gli ulteriori motivi di ricorso non possono, pertanto, trovare ingresso; le istanze di remissione alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale sono quindi da dichiarare inammissibili.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono regolate dalla soccombenza.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione
accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti la somma di euro 18.000,00 per compensi e l’ulteriore somma di euro 9.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma di euro 4.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi -sempre ad opera di parte ricorrente -alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 18.000,00 in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, cui aggiungersi -sempre a favore di ciascuna parte controricorrente – la somma di euro 9.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro 4.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi -sempre ad opera di parte ricorrente -alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME