Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14339-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
NOME nella qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/09/2025
CC
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 642/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, del 18/11/2020 R.G.N. 406/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Nel giudizio di opposizione a molteplici estratti di ruolo asseritamente non preceduti da altrettanti plurimi avvisi di addebito o cartelle notificate, la Corte di appello di Lecce, decidendo in contraddittorio con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato cessata la materia del contendere in riferimento ad una delle cartelle opposte e rigettato, per il resto, il gravame svolto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla statuizione della sentenza di prime cure relativa alla prescrizione dei crediti portati da alcune delle plurime cartelle opposte.
La sentenza è impugnata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con l’unico motivo di gravame -violazione art.2944 cod.civ. e 19 d.P.R. n.602/1973 per aver confermato la statuizione del giudice di prime cure e l’ inidoneità dell’ istanza di rateazione presentata dal contribuente ad interrompere il termine di prescrizione cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE
E’ preliminare la disamina dell a possibilità, per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.
Sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis in forza del quale “l’estratto di ruolo non è impugnabile”, con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità per carenza di interesse all’impugnazione, ha osservato “si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, D.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis D.L. n. 146/21, come convertito dalla L. n. 215/21) stabilisce che l’estratto
di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art. 30, co.14 D.L. n.78/10, conv. con mod. dalla L. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite (Cass., S.U., n.26283/2022), ha affermato che a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/2023); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi Data condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora
affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni”.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è volta unicamente e direttamente contro detto estratto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l’originaria domanda.
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del D.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME