Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6158 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6158 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20063/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentalee contro
COMUNE DI COMACCHIO;
RAGIONE_SOCIALE,
-intimati-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Emilia-Romagna, BOLOGNA n. 3523/2017 depositata il 28/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello della società contribuente dichiarando prescritto il credito di cui all’avviso di mora n. 6156 (tributi vari), confermando nel resto la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritte le sanzioni per gli avvisi di mora nn. 6156, 6157, 6158 e alle intimazioni di pagamento nn. 6166, 6167 e 6188 (in assenza di atti interruttivi della prescrizione);
ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso integrati da successiva memoria; ricorre per cassazione (ricorso successivo) l’RAGIONE_SOCIALE
con quattro motivi;
la società contribuente si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a cinque motivi, integrati da memoria.
il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE rimanevano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE risulta fondato e la decisione deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di legittimità.
Preliminarmente deve darsi atto dell’inammissibilità del ricorso principale di NOME.
Esso è stato infatti proposto con il patrocinio di difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile (‘Il
Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili’ Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531, Rv. 661376 -02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068; vedi anche Sez. 5, del 5 settembre 2025 n. 24580 e Cass. Sez. 5, 31/10/2024, n. 28199, Rv. 672626 – 01).
Nel caso di specie il ricorso è stato proposto con un difensore del libero foro senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti la deroga alla regola generale, di patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato.
Deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, per la sua tecnica di redazione (‘pedissequa riproduzione di atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.’); il ricorso è chiaro e specifico, in fatto e in diritto, e non può quindi ritenersi inammissibile.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato
il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
1. Con i primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, l’RAGIONE_SOCIALE prospetta l’illegittima esclusione dell’estratto di ruolo quale prova ritenuta tardivamente prodotta in primo grado (violazione e falsa applicazione degli art. 14, 16, 23, 24 e 32, d.lgs. 546 del 1992).
Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi. (Cass. Sez. 5, 10/04/2024, n. 9635, Rv. 671039 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 17/11/2020, n. 26115, Rv. 659877 – 01).
Conseguentemente i documenti, anche se fossero tardivamente prodotti in primo grado, potrebbero utilizzarsi in secondo grado per la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 58, secondo comma, d . lgs. 546 del 1992, nel testo vigente all’epoca.
Con il terzo motivo la ricorrente RAGIONE_SOCIALE prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (l’omesso esame dell’estratto di ruolo, citato). Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 59 d. lgs. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la CTR ha riscontrato la violazione del diritto di difesa della contribuente per la mancata
concessione di un termine a difesa dopo il deposito della documentazione.
Per la ricorrente la documentazione depositata tempestivamente dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era nota alla contribuente e nessun termine a difesa era dovuto. Il motivo risulta evidentemente assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso.
Il ricorso incidentale della società contribuente è infondato e deve rigettarsi.
Con il primo motivo la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 2943, cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., art. 26, quarto comma, d.P.R. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
Per la contribuente l’estratto di ruolo relativamente all’NUMERO_DOCUMENTO non sarebbe documento probatorio per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (relative all’avviso di mora in questione), in quanto semplice atto interno; gli estratti di ruolo sarebbero idonei a provare il credito ma non esonerano l’amministrazione dal deposito degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE notifiche; in particolare, la semplice stampa dell’estratto di ruolo (come nel caso in giudizio) è priva di qualsiasi valore probatorio.
Il motivo è infondato, l’estratto di ruolo anche se prodotto quale semplice riproduzione a stampa, è documento valutabile dal giudice del merito per la prova dei fatti in esso documentati, unitamente con gli altri elementi probatori del processo: «In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella» (Cass. Sez. 5, 11/11/2016, n. 23039, Rv. 641888 -01; vedi anche Cass. Sez. 3, 21/06/2023, n. 17841, Rv. 668472 – 01).
Anche la riproduzione di parte del ruolo è idonea a provare quanto riprodotto, con una valutazione di merito: «Ai fini dell’ammissione di un credito d’imposta al passivo fallimentare (art. 45 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore RAGIONE_SOCIALE imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ.(secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (secondo cui l’autenticazione RAGIONE_SOCIALE copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale)» (Cass. Sez. 1, 05/12/2011, n. 25962, Rv. 620686 – 01).
7. Con il secondo motivo la contribuente prospetta la violazione dell’art. 2946 cod. civ. in quanto , pur valutando le date RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle indicate nell’estratto di ruolo , la CTR non avrebbe dichiarato la prescrizione (violazione degli art. 2946, 2948 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.).
La contribuente richiede alla Corte di legittimità la revisione di un giudizio di fatto compiuto dalla CTR; peraltro, il motivo è generico
non indicando tutti gli atti eventualmente analizzati dalle decisioni di merito al fine della prescrizione e RAGIONE_SOCIALE relative interruzioni.
Con il terzo ed il quarto motivo la contribuente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 7, secondo comma, l. 212 del 2000, 36, quarto comma, d. lgs. n. 248 del 2007 e 20 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (difetto di motivazione degli avvisi, anche per il calcolo degli interessi). I motivi sono infondati in quanto la CTR e già il giudice di primo grado hanno valutato gli atti e li hanno ritenuti, in doppia conforme, adeguatamente motivat i in relazione all’atto prodromico notificato (non sussiste pertanto necessità di allegare il precedente atto conosciuto dalla contribuente in quanto notificato).
Tuttavia, «In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l’obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l’indicazione dell’importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo» (Sez. 5 – , Sentenza n. 28742 del 16/10/2023, Rv. 669249 – 01);
«La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo
monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo» (Sez. U – , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, Rv. 665273 -01).
Con il quinto motivo la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 2043 cod. civ., 96 cod. proc. civ. e art. 2, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La CTR avrebbe errato nel ritenere la carenza di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno, e sull’assenza dei presupposti della responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata evidenzia come la responsabilità per danni basati su comportamenti illeciti dell’amministrazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, in conformità alle decisioni di questa Corte di legittimità: «Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione finanziaria dello Stato o da altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una RAGIONE_SOCIALE fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della PRAGIONE_SOCIALE deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte
dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo» (Cass. Sez. 5, 19/12/2019, n. 33920, Rv. 656603 -01; vedi anche Cass. Sez. U., 10/06/2013, n. 14506, Rv. 626590 – 01).
Per la responsabilità ex art. 96, cod. proc. civ. la sentenza esclude, invece, la sussistenza dei presupposti per la responsabilità: ‘Sono, infine, insussistenti, i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ. non essendo emersa alcuna malafede nella resistenza in giudizio’ («Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., , potendo, altresì, liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto» Cass. Sez. U., 03/06/2013, n. 13899, Rv. 626467 – 01).
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE;
Rigetta il ricorso incidentale della società contribuente;
accoglie i primi due motivi del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, assorbiti gli altri due motivi, nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società contribuente, ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME