Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3728 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31763/2019 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL
-controricorrente – e nei confronti di
Agenzia delle entrate -Riscossione
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 773/01/2019, depositata il 15.03.2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi – estratto
di ruolo
La CTR della Calabria rigettava l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Crotone, che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso l’estratto di ruolo relativo al pagamento dell’ IVA relativa all’anno d’imposta 2005 ;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
-dall’impugnazione dell’estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile, allorchè sia stata opposta la cartella esattoriale in esso contenuta, senza la necessità di attendere la notificazione dell’atto successivo del procedimento di imposizione e riscossione – era scaturita l’esigenza processuale di verificare la validità d ella notifica della cartella di pagamento;
nella specie, non era stata provata la rituale notifica della cartella esattoriale, effettuata ai sensi dell’art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto il messo che aveva notificato la cartella di pagamento si era limitato a rilevare che presso la sede della società in località INDIRIZZO non era stata rinvenuta né la sede legale né la persona che la rappresentava, omettendo di effettuare le ulteriori necessarie verifiche, aventi ad oggetto l’assenza, nel Comune di Crotone, di ulteriori sedi o strutture;
l ‘Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l ‘A genzia ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, da un lato, ritenuto che la notifica dell’atto impugnato sia avvenuta con le modalità previste per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario e, dall’altro lato, affermato la nullità di detta notifica
per omissione de lle formalità prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, che invece erano state rispettate;
deve premettersi che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561);
ciò posto, nella specie, è indubbio che la società contribuente ha impugnato, unitamente alla cartella di pagamento di cui ha lamentato la mancata notificazione, l’estratto di ruolo (p. 2 della sentenza, p. 2 del ricorso per cassazione e p. 1 del controricorso), avendo la stessa contribuente dedotto di essere venuto a conoscenza della cartella di pagamento solo in forza dell’estratto di ruolo;
ciò premesso, sul punto occorre richiamare l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” , ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile », ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» ;
– a seguito di detto intervento legislativo, che ha inciso sulla questione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sono intervenute recentemente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283), precisando che «La prima disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili» , e osservando che «Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far v alere l’invalidità di un’intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)» ;
– sulla questione della retroattività della suindicata disposizione, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: « In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.
602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ».;
-nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di azione ‘diretta’ di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, la cui sussistenza poteva essere eventualmente evidenziata a questa Corte con memoria che, invece, la ricorrente non ha depositato;
ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare tra le parti costituite le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensa interamente tra le parti costituite le spese dell’intero giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 novembre 2024.