Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23493 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
Oggetto:
Tributi – Estratto di
ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2734/2018 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL), è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO e all’indirizzo PEC EMAIL, come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2880/24/2017, depositata il 28.06.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano dichiarava inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso gli estratti di ruolo relativi a diverse cartelle di pagamento, relative a tributi, per gli anni dal 1994 al 2003;
la CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto qui interessa, che il primo giudice aveva correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso gli estratti di ruolo, avendo l’Ufficio documentato la notificazione RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle di pagamento ed essendo infondata l’eccezione di prescrizione, dato che la situazione debitoria del contribuente si era consolidata;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 -omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso -violazione dell’art. 7 della l. n. 890 del 1982 , per avere la CTR errato nel ritenere che le cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate alla contribuente, sebbene non fossero state inviate le prescritte raccomandate informative, visto che gli avvisi di ricevimento erano stati ricevuti da soggetti diversi dal destinatario;
con il secondo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura indicata con il primo motivo;
con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e degli artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, 215 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR errato nel non rilevare che non era sufficiente la sola produzione RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate di notifica, avendo il contribuente disconosciuto la loro conformità agli originali e avendo chiesto l’esibizione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento ;
con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di rilevare la intervenuta prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE pretese relative alle cartelle di pagamento;
deve premettersi che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il poteredovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561);
ciò posto, nella specie, è indubbio che il contribuente ha impugnato, unitamente alle cartelle di pagamento di cui ha lamentato la mancata notificazione, l’estratto di ruolo (p. 1 della sentenza e p. 2 del ricorso per cassazione), avendo egli stesso dedotto di essere venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento solo a seguito della richiesta dell’ estratto di ruolo;
– ciò premesso, sul punto occorre richiamare l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” , ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile », ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» ;
-a seguito di detto intervento legislativo, che ha inciso sulla questione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sono intervenute recentemente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283), precisando che «La prima disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili» , e osservando che «Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il
credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)» ;
sulla questione della retroattività della suindicata disposizione, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: « In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ».;
-nel caso di specie non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi di azione ‘diretta’ di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, la cui sussistenza poteva essere eventualmente evidenziata a questa Corte con memoria che, invece, il ricorrente non ha depositato;
ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024