Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35625 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35625 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
Oggetto:
Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14166/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo procuratore speciale rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-ricorrente – contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata dall’ RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10681/03/15 depositata il 1° dicembre 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo da cui risultava una cartella di pagamento (n. 07120090037914661001) riguardante l’imposta di registro relativa all’anno 1988, emessa da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorre nte) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi controricorrente ).
La CTP ha accolto il ricorso dell’odierna controricorrente sul presupposto che la cartella, benché effettivamente notificata l’11 maggio 2009, conteneva un credito risalente al 1988, dunque, abbondantemente prescritto.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-è ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo , ove il contribuente lamenti l’omessa notifica dell a cartella di pagamento;
-con riferimento alla prescrizione, l’appellante non ha fornito la rigorosa dimostrazione della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, per cui i crediti riportati negli estratti di ruolo, risalenti negli anni (1993, 1994, 2000, 2001, 2004 e 2006) risultano privi del presupposto impositivo; ne consegue che, stante la mancata prova di specifici atti interruttivi, tali crediti devono ritenersi prescritti;
la ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi, la COGNOME deposita controricorso; RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di costituirsi al solo fine della eventuale discussione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 111 Cost. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato nella parte relativa all’eccezione di prescrizione, laddove ha affermato che non è stata fornita la prova rigorosa RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. Evidenzia che, viceversa, era stata esibita, sia in primo che in secondo grado, la relata di notifica , unitamente all’estratto di ruolo.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Censura che la sentenza impugnata, non ritenendo sufficiente la dimostrazione della notifica della cartella di pagamento, abbia ritenuto ammissibile il ricorso, quando lo stesso, invece, era tardivo, per esser stato proposto ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 del d.P.R. ora richiamato.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR, prendendo atto che la notifica della cartella era stata effettuata a mani proprie l’11 maggio 2009, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda sempre per violazione del
termine di cui al citato art. 21. La sentenza impugnata, viceversa, ha ritenuto prescritto il credito.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la pronuncia impugnata, nel ritenere prescritto il credito esattoriale, ha violato il disposto di cui al citato art. 21.
Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1310 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. . Si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 1310 cod. civ. relativo all’estensione agli altri coobbligati in solido dell’atto interruttivo della prescrizione.
Il ricorso è fondato. Posto che la Corte di Cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (Cass. Sez. 3, n. 18775/2017, Rv. 645168 -01, Sez. 6 – 3, n. 26991/2021, Rv. 662510 -01), si osserva quanto segue.
L’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215) prevede che: «l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con un recente arresto la Corte (Sez. U, n. 26283/2022, Rv. 665660 – 02) ha affronta to la questione relativa all’applicabilità retroattiva della disposizione ora richiamata ed ha affermato che: «In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata».
Con tale pronuncia è stato, altresì, chiarito che in relazione a tale disposizione sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
La Corte ha, quindi, precisato come la norma ora richiamata, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
Da tale affermazione deriva che la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,
nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (nello stesso senso Cass. Sez. L, n. 10595/2023, Rv. 667420 – 01). Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sent.n. 190 del 17 ottobre 2023 che ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 – bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie, non avendo l’odierno controricorrente, depositato documentazione che potesse attestare il suo attuale interesse ad agire, così come richiesto dalla disciplina ora richiamata, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo per difetto di interesse .
Tenuto conto del mutamento della disciplina applicabile, intervenuto nel corso del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio e di quelle relative ai giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo proposto da ll’odiern o controricorrente.
Le spese del giudizio compensate.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.