Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4196 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4196 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
Oggetto: estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15100/2022 proposto da COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’ AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore
-intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5624/16/2021, depositata in data 07/12/2021, non notificata
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con ricorso, ritualmente notificato all’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME impugnava la cartella di pagamento n. 097 20120193845390000 afferente la tassa automobilistica per l’anno d’imposta 2009 per un importo complessivo di € 329,14 e di cui era venuto a conoscenza per il tramite di un estratto di ruolo.
La CTP rigettava il ricorso.
Appellava il contribuente.
Con la sentenza qui gravata, la CTR ha confermato la statuizione di primo grado; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un unico motivo che illustra con memoria.
L ‘Agente della RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato di fronte a questa Corte.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio e depositato memoria.
All’adunanza camerale del 27 marzo 2025 il Collegio, alla luce della memoria di parte ricorrente che sosteneva essersi formato, in ordine alla impugnabilità dell’estrat to di suolo, un giudicato implicito che precluderebbe la rivisitazione del profilo, rendendo ammissibile il ricorso originario, stante la pendenza -in allora – della questione di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte, rinviava la causa a nuovo ruolo
Ragioni della decisione
Il solo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la
motivazione riportata in sentenza per giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite (‘Le spese possono compensarsi tenuto conto che l’esame si è limitato ad un mero profilo processuale…’) violerebbe le prescrizioni dell’art. 15 del d. Lgs. 546 del 1992 derivante dalla modifica apportata dall’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 156 del 2015, entrata in vigore, per quanto interessa, in data 1° gennaio 2016 che ha prescritto che, salve le ipotesi di soccombenza reciproca, da escludersi, per quanto sopra, nel caso di specie, il Giudice possa disporre la compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese solo in casi di gravi ed eccezionali ragioni.
Invero, non può darsi corso all’esame del motivo dedotto, in quanto in via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile.
L ‘estratto di ruolo è difatti un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, di talché i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di un atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento in cui è trasfuso. Al riguardo deve evidenziarsi (in adesione a quanto affermato da Cass. Sez. Un. n. 26283/2022) che il d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla “formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d. Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis
del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»
L ‘ art. 12, comma 4-bis, come osservato dalle citate Sezioni Unite, trova, inoltre, applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono quindi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (ancora Cass. Sez. Un. n. 26283/2022). L’impugnativa immediata del ruolo è allora ammessa esclusivamente in determinate condizioni, normativamente disciplinate dal medesimo comma 4 bis del ridetto art. 12 e nel caso che ci occupa non ricorrenti.
Premessa quindi l’applicabilità della disposizione alla fattispecie al vaglio di questa Corte deve osservarsi come, sempre le citate S.U. hanno affermato che in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della
relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’. A tale arresto hanno fatto seguito ulteriori pronunce conformi di questa Corte (Cass. n. 3400/2023 e n. 3425/2023; Cass. n. 8330/2023, n. 8374/2023 e 8377/2023; Cass. n. 9765/2023) e anche il Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi (Corte Cost. n. 190/2023 e n. 81/2024) si è espresso; quest’ultimo ha ritenuto entrambe manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, poi ulteriormente modificato dall’art. 10 d.lgs. n. 110 del 2024.
Nella specie ciò che è stato impugnato, come emerge dalla sentenza stessa sono gli estratti di ruolo e, per il loro tramite, gli atti presupposti: a fronte di ciò non risulta che il contribuente abbia dimostrato nei gradi di merito -e neppure in questa sede – la sussistenza del proprio interesse ad agire nei termini innanzi specificati.
Ad un tale esito giudiziale non è di ostacolo l’eccezione di giudicato implicito interno sollevata dal ricorrente con la memoria che è infondata e va rigettata.
Recentemente infatti, sul punto, questa Corte ha definitivamente chiarito nella massima sua espressione nomofilattica (Cass. SS. UU. n. 24172/2025) che proprio in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità –
il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio ; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile.
Le spese dei giudizi di merito vanno compensate in relazione alla specificità della questione ed ai plurimi interventi normativi e giurisprudenziali, mentre nulla va disposto per le spese del giudizio di cassazione, nonché ex art. 96, terzo comma, c.p.c., attesa la mancata costituzione della parte intimata; va invece disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma dovuta ex art. 96. quarto comma, c.p.c.
p.q.m.
decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile ex art. 382 c. 3 c.p.c. l’originario ricorso del contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME