Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35534 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
Oggetto:
Tributi altri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05885/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, fallita, in persona del curatore;
– intimata –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Calabria n. 1880/18 depositata il 6 luglio 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 03420100027462601) per crediti erariali relativi all’anno 2006 con cui l’ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno richiesto a RAGIONE_SOCIALE , fallita (d’ora in poi intimata, l’importo di € 531.020,90. La questione è incentrata essenzialmente sull’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE predetta cartella , conosciuta, ad avviso d ell’intimata, solo a seguito RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’accoglimento dell’istanza di rateazione.
La CTP ha accolto il ricorso.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-l’estratto di ruolo è un atto interno ben distinto dalla cartella di pagamento ed autonomamente impugnabile;
-non è sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notifica la produzione RAGIONE_SOCIALE sola fotocopia dell’avviso di ricevimento, essendo necessaria la produzione dell’originale RAGIONE_SOCIALE relativa relata;
-è inammissibile la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE mediante un avvocato del libero foro;
la ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi, l’altra parte resta intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente la CTR dichiarato l’autonoma impugnabilità tout court – dell’estratto di ruolo.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2719 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di dimostrare l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 1988 cod. civ., per avere erroneamente la CTR ritenuto la tempestività del ricorso introduttivo sul presupposto che la richiesta di rateazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e dell’art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR dichiarato la carenza di legitimatio ad processum dell’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE difeso da legale del libero foro.
Il primo motivo è fondato. Con riguardo al profilo relativo all’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, va, anzitutto, ricordato come in sede di legittimità era stato, a suo tempo, chiarito in diverse occasioni (Sez. U, sent. n. 19704 del 2015), che l’estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente non autonomamente, ma unitamente al ruolo e alla cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato -impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità RAGIONE_SOCIALE notifica di un atto del
quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima. Si riteneva, infatti, che l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non potesse compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorresse la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si fosse posto un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. anche Cass. n. 27799 del 2018).
essere Successivamente, l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215) ha previsto che: «l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con un recente arresto (Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 – 02)) la Corte ha affrontato la questione relativa all’applicabilità retroattiva d ella disposizione ora richiamata ed ha affermato che: «In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12,
comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata». Con tale pronuncia è stato, altresì, chiarito che in relazione a tale disposizione sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 RAGIONE_SOCIALE
Convenzione.
La Corte ha, quindi precisato come la norma ora richiamata, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione.
Da tale affermazione deriva che la citata disposizione incide sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (nello stesso senso Cass. Sez. L, n. 10595/2023, Rv. 667420 – 01). Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sent.n. 190 del
17 ottobre 2023 che ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 – bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
La sentenza impugnata, avendo affermato l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, è andata contro i principi ora richiamati.
Nel caso di specie, non avendo l’intimato , depositato documentazione che potesse attestare il suo attuale interesse ad agire, così come richiesto dalla disciplina ora richiamata, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo per difetto di interesse.
Il sopravvenire RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina e del nuovo assetto interpretativo di legittimità in ordine ai presupposti di ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo implicano il superamento di quanto già stabilito da questa Corte nei confronti RAGIONE_SOCIALE stesse parti: v.Cass.ord.nn.12734-12735/20.
Gli altri motivi restano assorbiti alla luce dell’accoglimento del primo motivo. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso.
Tenuto conto del mutamento RAGIONE_SOCIALE disciplina applicabile, intervenuto nel corso del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio e di quelle relative ai giudizi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.