Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36064 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36064 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6229/2023 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA. IVA P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con sede in Pescara, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pescara (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche della cancelleria e delle parti private all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), con sede in Nocera Superiore (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù
Ingiunzione fiscale -Impugnativa estratto di ruolo
di procura speciale resa su foglio separato, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, p.e.c.: EMAIL) ed NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, p.e.c.: EMAIL) e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma al INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 5559/2022 emessa dalla CTR della Campania in data 25/07/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE l’estratto di ruolo stampato dalla RAGIONE_SOCIALE, su sua richiesta, ed inerente alla pratica n. 90020170054266107 dalla quale era stata generata l’ingi unzione fiscale n. 230481-2017, notificata il 14 dicembre 2017, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria del RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto la TARSU per l’anno 2011, eccependo la prescrizione, anche degli interessi e delle sanzioni, la mancat a e/o erronea notifica dell’ingiunzione fiscale e la mancata e/o erronea indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni. La CTP rigettava il ricorso, statuendo l’inammissibilità della impugnazione dell’estratto di ruolo.
Sull’appello della contribuente, la CTR Campania accoglieva il gravame, rilevando che, per quanto l’Ufficio avesse dato prova della notifica dell’avviso di accertamento a monte, producendo la relata di notifica (dalla quale emergeva che l’atto era stato consegnato in data 13.10.2014 nelle mani di un addetto alla ricezione), non essendo l’estratto di ruolo idoneo a interrompere la prescrizione ed essendo l’iscrizione ipotecaria del 2020, dalla predetta data erano decorsi i cinque anni di prescrizione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602/1973 e 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto impugnabile l’estratto di ruolo.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la notifica della ingiunzione fiscale n. 230481-2017 era avvenuta, a mezzo pec, in data 14 dicembre 2017, in tal modo interrompendo la prescrizione quinquennale.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR accolto l’appello per intervenuta prescrizione, nonostante la stessa non fosse maturata per essere stati notificati, con valenza interruttiva, l’avviso di intimazione n. 6263 -2014 in data 13 ottobre 2014 e l’ingiunzione fiscale n. 230481 -2017 in data 14 dicembre 2017 e, comunque, il ricorso introduttivo in data 2 agosto 2019.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per vizio motivazionale, nonché la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione, in ordine a diversi profili, del tutto apparente, con affermazioni tar loro inconciliabili, e/o perplessa e/o incomprensibile, facendo, tra l’altro, riferimento ad una iscrizione ipotecaria del 2020, atto del tutto avulso rispetto al giudizio siccome successivo alla introduzione dello stesso.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. Preliminarmente, non è revocabile in dubbio che il presente giudizio sia stato instaurato attraverso l’impugnazione ‘diretta’ del ruolo e della cartella, invalidamente (secondo l’assunto della contribuente) notificati, ma
conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell’estratto di ruolo. Il legislatore, con l’art. 3bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4bis , ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’inte resse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
L’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16),
mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunché, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificatele.
L’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, se si fa eccezione per le ipotesi derogatorie tassativamente previste dal legislatore (pregiudizio sorto nei rapporti con la pubblica amministrazione), è stata ribadita dalla Corte costituzionale (in una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame, in cui era stata impugnata una cartella relativa alla TARSU 2011, di cui si assumeva l’invalidità della notifica, conosciuta tramite la consultazione di estratti di ruolo, con conseguente maturazione della prescrizione del credito tributario, in assenza di atti interruttivi della stessa) la quale, con sentenza n. 190 del 17.10.2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4bis , del dPR 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella l. 17 dicembre 2021, n. 215, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., evidenziando che la situazione prodottasi per effetto della norma censurata coinvolge profili rimessi (quanto alle forme e alle modalità) alla discrezionalità del legislatore.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo del ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di dichiarare inammissibile il ricorso originario della contribuente.
La circostanza che la decisione si è fondata su una sopravvenienza normativa (l’art. 3bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73) e su un orientamento formatosi in seno a questa Corte solo nel 2022 (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 6 settembre 2022) giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2023.