Estratto di ruolo: la Cassazione preme ‘pausa’ e attende le Sezioni Unite
L’impugnazione di un estratto di ruolo è da tempo uno dei temi più dibattuti nel contenzioso tributario. Un cittadino può avviare una causa basandosi su questo documento, oppure deve attendere la notifica di un atto formale come la cartella di pagamento? Con un’ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha deciso di non decidere, rinviando il caso in attesa di un verdetto chiarificatore delle Sezioni Unite, che porrà fine a un lungo contrasto giurisprudenziale.
Il Caso: Dalla Tassa Automobilistica alla Cassazione
La vicenda ha origine dalla contestazione di una tassa automobilistica relativa al 2009. Un contribuente veniva a conoscenza del debito non tramite la notifica di una cartella di pagamento, ma attraverso un estratto di ruolo richiesto all’Agente della Riscossione. Deciso a far valere le proprie ragioni, impugnava tale documento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che però respingeva il ricorso.
Anche il secondo grado di giudizio, presso la Commissione Tributaria Regionale, si concludeva con una conferma della decisione precedente. Il contribuente, non soddisfatto, decideva di portare il caso fino alla Corte di Cassazione, sollevando una questione specifica sulla compensazione delle spese di lite, ma aprendo di fatto la porta a un dilemma giuridico ben più grande.
La Questione Giuridica sull’Estratto di Ruolo
Il ricorso in Cassazione si basava principalmente su un motivo: la presunta violazione delle norme sulla compensazione delle spese legali. La Commissione Tributaria Regionale aveva giustificato la compensazione sostenendo che l’esame si fosse limitato a un “mero profilo processuale”. Tuttavia, il ricorrente eccepiva che la normativa, a seguito di una modifica del 2015, consente la compensazione solo in casi di soccombenza reciproca o per “gravi ed eccezionali ragioni”, a suo avviso non presenti nel caso di specie.
Durante il giudizio di legittimità, però, è emersa con prepotenza la questione pregiudiziale: è ammissibile un ricorso presentato contro un semplice estratto di ruolo? La difesa del contribuente ha sostenuto che su tale punto si fosse formato un giudicato implicito, precludendo una nuova discussione. La Corte, tuttavia, ha riconosciuto che proprio questa problematica è stata recentemente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione per una pronuncia definitiva.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha agito con prudenza e nel rispetto della sua funzione nomofilattica, ovvero quella di garantire un’interpretazione uniforme del diritto. Constatato che la questione centrale, ossia l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, è oggetto di un’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (n. 17925 del 2024) e che la decisione è ancora pendente, i giudici hanno ritenuto opportuno sospendere il giudizio.
Decidere il caso avrebbe significato correre il rischio di emettere una pronuncia potenzialmente in contrasto con quella, di portata generale e vincolante, che verrà resa dalle Sezioni Unite. Per evitare incertezza giuridica e garantire coerenza nell’ordinamento, la Corte ha quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. In sostanza, il processo è stato messo in pausa in attesa che il massimo consesso della giurisprudenza civile chiarisca, una volta per tutte, se e a quali condizioni l’estratto di ruolo possa essere considerato un atto impugnabile.
Conclusioni
Questa ordinanza interlocutoria è un chiaro esempio del funzionamento del sistema giudiziario di fronte a questioni complesse e controverse. Anziché fornire una soluzione parziale e potenzialmente effimera, la Cassazione ha preferito attendere il principio di diritto che verrà statuito dalle Sezioni Unite. Per il contribuente, ciò significa un’attesa prolungata, il cui esito dipenderà interamente da una decisione che trascende il suo caso specifico ma che avrà un impatto su innumerevoli contenziosi simili in tutta Italia. La decisione finale, quando arriverà, non risolverà solo una disputa su una tassa automobilistica, ma stabilirà una regola chiara per il futuro del contenzioso tributario.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha sospeso il giudizio perché la questione giuridica principale, ovvero se un estratto di ruolo sia un atto autonomamente impugnabile, è già stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, la cui pronuncia sarà vincolante e risolverà il contrasto esistente.
Qual è la questione giuridica che ha portato al rinvio del processo?
La questione fondamentale è l’ammissibilità dell’impugnazione giurisdizionale del solo estratto di ruolo, un documento che informa il contribuente di un debito ma che, secondo alcune interpretazioni, non costituisce un atto impositivo formale.
Qual era il motivo originale del ricorso del contribuente in Cassazione?
Il contribuente aveva inizialmente contestato la decisione della corte d’appello di compensare le spese di lite, sostenendo che, in base alla normativa vigente, tale compensazione è permessa solo in casi specifici e motivati, che a suo parere non sussistevano nella sua vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
Oggetto: estratto di ruolo – giudicato implitico
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15100/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: )
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: )
- controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5624/16/2021 depositata in data 07/12/2021; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con ricorso ritualmente notificato COGNOME NOME impugnava la cartella di pagamento n. 09720120193845390000 riguardante la tassa automobilistica riferita al periodo d’imposta 2009 per un importo complessivo di € 329,14 e di cui era venuto a conoscenza per il tramite di un estratto di ruolo;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava il contribuente;
-con la sentenza qui gravata, la CTR ha confermato la statuizione di primo grado;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un unico motivo che illustra con memoria;
-l’Agente della Riscossione è rimasto intimato di fronte a questa Corte;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio e depositato memoria;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in quanto la motivazione riportata in sentenza per giustificare la compensazione delle spese di lite (‘le spese possono compensarsi tenuto conto che l’esame si è limitato ad un mero profilo processuale…’) violerebbe le prescrizioni dell’art. 15 del d. Lgs. 546 del 1992 derivante dalla modifica apportata dall’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 156 del 2015, entrata in vigore, per quanto interessa, in data 1° gennaio 2016 che ha prescritto che, salve le ipotesi di soccombenza reciproca, da escludersi,
per quanto sopra, nel caso di specie, il Giudice possa disporre la compensazione parziale o totale delle spese solo in casi di gravi ed eccezionali ragioni;
-rileva il Collegio che in memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente sostiene essersi formato, in ordine alla impugnabilità dell’estratto di ruolo, un giudicato sia pure implicito che precluderebbe la rivisitazione del profilo, rendendo quindi ammissibile il ricorso originario;
-la questione in argomento, ad ora, risulta esser stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite (ad opera di Cass., sez. III, ord. interlocutoria 28 giugno 2024, n. 17925) e tuttora pendente non essendo ancora stata decisa;
-alla luce di ciò, la presente controversia va rinviata a nuovo ruolo in attesa della ridetta pronuncia massimamente nomofilattica;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2025.