Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
Oggetto: estratto di ruolo – giudicato implitico
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15100/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOMEcon indirizzo PEC: )
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: )
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5624/16/2021 depositata in data 07/12/2021; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-con ricorso ritualmente notificato NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA riguardante la tassa automobilistica riferita al periodo d’imposta 2009 per un importo complessivo di € 329,14 e di cui era venuto a conoscenza per il tramite di un estratto di ruolo;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava il contribuente;
-con la sentenza qui gravata, la CTR ha confermato la statuizione di primo grado;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un unico motivo che illustra con memoria;
-l’Agente della Riscossione è rimasto intimato di fronte a questa Corte;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio e depositato memoria;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in quanto la motivazione riportata in sentenza per giustificare la compensazione delle spese di lite (‘le spese possono compensarsi tenuto conto che l’esame si è limitato ad un mero profilo processuale…’) violerebbe le prescrizioni dell’art. 15 del d. Lgs. 546 del 1992 derivante dalla modifica apportata dall’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 156 del 2015, entrata in vigore, per quanto interessa, in data 1° gennaio 2016 che ha prescritto che, salve le ipotesi di soccombenza reciproca, da escludersi,
per quanto sopra, nel caso di specie, il Giudice possa disporre la compensazione parziale o totale delle spese solo in casi di gravi ed eccezionali ragioni;
-rileva il Collegio che in memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente sostiene essersi formato, in ordine alla impugnabilità dell’estratto di ruolo, un giudicato sia pure implicito che precluderebbe la rivisitazione del profilo, rendendo quindi ammissibile il ricorso originario;
-la questione in argomento, ad ora, risulta esser stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite (ad opera di Cass., sez. III, ord. interlocutoria 28 giugno 2024, n. 17925) e tuttora pendente non essendo ancora stata decisa;
-alla luce di ciò, la presente controversia va rinviata a nuovo ruolo in attesa della ridetta pronuncia massimamente nomofilattica;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2025.