Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12512 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12512 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
Oggetto: estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31365/2019 proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -soc. consortile a RAGIONE_SOCIALE -(anche RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
–
contro
ricorrente
–
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5667/02/19 depositata in data 01/07/2019;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE (anche GIS, nel prosieguo) in liquidazione impugnava l’estratto di ruolo rilasciato dal riscossore ove era indicata una cartella di pagamento per iva riferita al periodo d’imposta 2000;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava la contribuente;
-con la sentenza gravata in questa sede, la CTR ha accolto l’appello in quanto ha ritenuto non interrotta la prescrizione eccepita dalla contribuente e conseguentemente estinta la pretesa tributaria;
-ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate riscossione con atto affidato a un motivo
-resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; la stessa ha anche depositato memoria ex art. 380bis c.p.c. illustrativa delle proprie difese;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso dedotto censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c. 2 e 2946 c.c. nonché dell’art. 1 c. 623 della L. 27 dicembre 2013 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto estinta la pretesa azionata dall’Ufficio in assenza di atti interruttivi della prescrizione;
-ritiene il Collegio che -prescindendo quindi dall’esame della censura -debba in via preliminare, pronunciando sul ricorso, dichiararsi inammissibile l’originario ricorso della contribuente società;
-esso, infatti, risulta proposto avverso atto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 d. Lgs 546 del 1992: l’estratto di ruolo è atto destinato a ‘… a fornire informazioni sintetiche e riassuntive
sull’esistenza, sulla consistenza, sulla natura e sullo stato dei debiti tributari per consentire di valutare l’affidabilità e la solvibilità del contribuente in sede contrattuale, amministrativa o giudiziaria.’ (Cass., Sezione V, Ordinanza n. 13536/2020);
-si tratta quindi un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, di talché i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di un atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento in cui è trasfuso. Al riguardo deve evidenziarsi, in adesione a quanto affermato da Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022, che il d.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d. Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». L’ art. 12, comma 4-bis, come osservato dalle citate Sezioni Unite, trova, inoltre, applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono quindi manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (ancora Cass. S.U. n. 26283/2022);
-l’impugnativa immediata del ruolo è ammessa quindi esclusivamente in determinate condizioni, normativamente disciplinate dal medesimo comma 4 bis del ridetto art. 12. Premessa quindi l’applicabilità della disposizione alla fattispecie al vaglio di questa Corte deve osservarsi come, sempre le citate S.U. hanno affermato che in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’;
-a tale arresto hanno fatto seguito, tra le tante, numerose ulteriori pronunce (Cass.3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765) e si espressa anche la Consulta (Corte Cost. n. 190 del 2023 e anche n. 81 del 2024) la quale ha ritenuto inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.L. n. 146 del 2021;
-nella specie, ciò che è stato impugnato, come emerge dalla sentenza stessa, è proprio l’estratto di ruolo e, per il suo tramite, gli atti presupposti. Non risulta che il contribuente abbia dimostrato nei gradi di merito -e neppure in questa sede – la sussistenza del proprio interesse ad agire nei termini innanzi specificati;
-in conclusione, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, pronunciando sul ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente;
-le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti;
p.q.m.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente; compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025.