Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4615 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4615  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25337/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente- avverso  la  Sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  del Piemonte n. 992/2016 depositata il 19/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che la Difesa erariale, nella  persona dell’AVV_NOTAIO , ha insistito per l’accoglimento de l ricorso, che la Difesa del controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso e che  il  Pubblico  ministero,  nella  persona  del  AVV_NOTAIO  procuratore generale AVV_NOTAIO, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.  In  data  27  dicembre  2011 l’RAGIONE_SOCIALE -notificava  a  NOME  COGNOME,  ai  sensi  del
combinato disposto degli artt. 5 DPR 917/86 e 41 bis DPR 600/73, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al maggior reddito di partecipazione per l’anno 2006, quale socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE, il cui reddito era stato rideterminato con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO. 1.1. La società RAGIONE_SOCIALE , allegava l’Ufficio, aveva omesso di presentare, per l’anno d’imposta 2006, le dichiarazioni fiscali ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonostante vi fossero elementi inconfutabili che rivelavano l’esercizio dell’attività d’impresa, quali l’emissione di fatture, la vendita di un immobile e
la conduzione di contratti di affitto.
1.2. L’Ufficio provvedeva quindi ad emendare l’avviso di accertamento in via di autotutela, rettificando la quota di partecipazione  del  sig.  COGNOME  nella  società  dal  30%,  erroneamente attribuitagli, al 25%.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento personale, avanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, deducendo che, a seguito della cessazione ed estinzione della società per scadenza del termine di durata previsto dal l’atto costitutivo, l’attività eventualmente svolta dalla stessa non gli era opponibile; eccepiva altresì l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per la mancanza dell’elemento soggettivo.
L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del suo operato,  in  considerazione  della  prosecuzione  dell’attività  sociale anche dopo la scadenza del termine, desumibile dalle risultanze del registro RAGIONE_SOCIALE  imprese, oltre che dalla proprietà di alcuni immobili intestati  alla  società  e  di  contratti  di  locazione  dei  quali  la  stessa era parte.
La Commissione provinciale, accertando in fatto l’attuale vigenza del  contratto  sociale  e  la  sua  operatività,  respingeva  il  ricorso, confermando l’avviso di accertamento impugnato così come emendato in via di autotutela.
La CTR del Piemonte, quindi, investita dell’appello del contribuente, con la sentenza n. 992/2016, depositata il 19/07/2016, accoglieva il gravame, ritenendo determinante, ai fini della perdita della qualità di socio, il mero compimento del termine di durata della società indicato nell’atto costitutivo.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con unico motivo e resiste il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con  l’unico motivo  di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia ,  in  relazione  all’art.  360,  comma  1,  n.  3  c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 2312 c.c. e 2495 c.c.
1.1. Lamenta la ricorrente l’errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la CTR, nel considerare irrilevante la mancata cancellazione della società ai fini dell’estinzione, riconnettendo invece valenza estintiva alla fine della durata indicata dall’atto costitutivo, prevista fino al 2000. Ciò a maggior ragione, laddove la CTP aveva accertato, con una valutazione non riformata dalla CTR, che la società aveva continuato a operare in modo effettivo, ed era rimasta in capo al socio accomandante tale qualità secondo quanto emergente dalle risultanze del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese. Osserva la Difesa erariale che, in relazione all’anno di imposta in considerazione, l’estinzione non si era verificata, sia perché la cancellazione è avvenuta in epoca successiva, sia perché la società aveva comunque continuato a operare pur dopo la scadenza della durata dell’atto costitutivo.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
2.1. L’art.  2 295,  n.  9  c.c.  in  tema  di  società  in  nome  collettivo, applicabile anche alle società in accomandita semplice in virtù del rimando  di  cui  all’art.  2315  c.c.,  prevede  che  nell’atto  costitutivo RAGIONE_SOCIALE società ne sia indicata anche la durata.
2.2. È pacifico che il termine di durata indicato nell’atto costitutivo determini, alla sua scadenza, ai sensi dell’art. 2272 c.c., una causa
di scioglimento della società, ma ciò non implica automaticamente la sua  estinzione. La società, anche  se  formalmente  sciolta, prosegue  nella  fase  di  liquidazione,  durante  la  quale  vengono soddisfatti  i  creditori,  ripartiti  gli  eventuali  utili  residui  e  definiti  i rapporti patrimoniali tra i soci.
2.3. L’estinzione della società si verifica solo al termine del processo di liquidazione, con la cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese, che ha effetti costitutivi in sostanza. Pertanto, fino a quel momento, la società continua a esistere come soggetto giuridico, seppur con limitazioni finalizzate alla liquidazione, e i soci (accomandanti compresi) mantengono la loro qualità, fatta salva l’ipotesi ulteriore della proroga tacita ex 2273 c.c., disposizione che prevede che «La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il termine per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali». Prevede infine l’art. 2307, terzo comma, c.c. che «In caso di proroga tacita ciascun socio può recedere dalla società , dando preavviso a norma dell’art. 2285, e il creditore particolare può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore ai sensi dell’art. 2270 c.c.».
2.4. In  sintesi:  a)  La  scadenza  del  termine  indicato  nell’atto costitutivo determina lo scioglimento della società, ma non la sua estinzione automatica; b) La qualità di socio (anche dell’accomandante)  permane  fino  alla  completa  estinzione  della società,  che  si  realizza  con  la  cancellazione  dal  Registro  RAGIONE_SOCIALE Imprese, indipendentemente dalla fattispecie di proroga.
2.5.  Così  ricostruito  il  quadro  normativo  applicabile,  ne  discende che la Commissione  regionale  ha  errato  nel  ritenere che la scadenza del termine di durata, ex se , abbia comportato l’estinzione della società , con liberazione del socio dalla obbligazione tributaria scaturente dall’art. 5 del Tuir ,  pur  a  fronte AVV_NOTAIO svolgimento, da parte della società, di operazioni commerciali con  emissione  di  fattura,  e  ritenendo irrilevante  l’elemento  della
permanenza della iscrizione al registro imprese , nell’anno in esame, della società e del ricorrente, in qualità di socio accomandarlo.
2.6. Deve di conseguenza rilevarsi la violazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte AVV_NOTAIO stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, 2008, n. 14815). Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario “originario”.
2.7. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).
 Va  pertanto  ribadito  il  principio  di  diritto  che  «Nel  processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di
una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021).
4 .  Da  tanto  discende  un  vizio  genetico  di  nullità  dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado.
 In  conclusione,  va  dichiarata  la  nullità  dell’intero  giudizio  di merito,  con  cassazione  dell’impugnata  sentenza  e  rimessione RAGIONE_SOCIALE parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione  del  contraddittorio  ai  sensi  dell’art.  14,  d.lgs.  n. 546  del  1992  e  procedere  a  nuovo  esame  dell’impugnazione originaria.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado  di  RAGIONE_SOCIALE,  in diversa composizione, che provvederà in via preliminare ad ordinare  l’integrazione  del  contraddittorio,  anche  per  le  spese  del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 05/02/2025.