Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 8737-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE c.f. 07733410968, in persona del suo ex liquidatore, RAGIONE_SOCIALE , p.i. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME –
Ricorrente principale e controricorrente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Ricorrenti incidentali e Controricorrenti principali
Avverso la sentenza n. 3551/15/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 4 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio
2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Iva – Op. sogg. inesistenti – Mercato Energia Elettrica – Vendita circolare – Detraibilità – Limiti
sentito il P.G., sentite le parti presenti,
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi introduttivi del giudizio si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla RAGIONE_SOCIALE, società in regime di consolidato con la RAGIONE_SOCIALE, l’avviso d’accertamento con cui contestò , per l’anno 2013, l’indebita detrazione Iva, pari ad € 1.182.508,43 per operazioni di trading elettrico, ritenute soggettivamente inesistenti, nonché l’indebita detrazione Iva, pari ad € 3.743,50, per operazioni oggettivamente inesistenti in riferimento alla contabilizzazione di servizi di consulenza asseritamente forniti dalla RAGIONE_SOCIALE Conseguentemente l’Ufficio rideterminò il maggior reddito ai fini Ires -da trasferire a consolidatoed Irap, irrogando inoltre sanzioni dell’importo di € 1.482.815,00.
Quanto alla prima contestazione, l ‘amministrazione aveva ritenuto che lo schema utilizzato dalle società coinvolte nella vendita di energia elettrica perfezionasse una operazione fraudolenta, nella quale la società si era interposta tra la RAGIONE_SOCIALE, capogruppo del consolidato e fornitrice di energia elettrica, ed i cessionari della medesima materia elettrica, ossia la stessa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Ciò al fine di aggirare i limiti all’importazione nel commercio all’ingrosso di energia elettrica.
Seguì il contenzioso introdotto dalla società con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 392/14/2020 annullò l’atto impositivo.
Nel giudizio d’appello la Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse in parte le ragioni erariali con sentenza n. 3551/15/2021.
Il giudice regionale ha ritenuto provata la carenza di una struttura organizzativa, anche solo minima della RAGIONE_SOCIALE, oltre che l’assenza di autonomia decisionale e organizzativa, così da doversi escludere che la società avesse partecipato ad operazioni di trading elettrico. Ha dunque ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse correttamente recuperato l’iva detratta dalla società, nessuna incidenza potendo assumere l’assenza di danni all’erario. Per l’assenza di danni erariali ha tuttavia ritenuto che per i principi di proporzionalità e neutralità dell’Iva non trovavano giustificazione le sanzioni irrogate dall’Ufficio. Quanto alla
contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, ha riconosciuto che le prestazioni di consulenza fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE fossero state effettivamente eseguite dalla dott. NOME COGNOME senza che l’ufficio, per suo conto, avesse dato prova che la COGNOME fosse consapevole che la professionista non operava per cono della Magnolia . Ha quindi accolto l’appello erariale quanto alla detrazione dell’iva, confermando per il resto la decisione di primo grado.
La società, dichiaratasi come già cancellata, e la RAGIONE_SOCIALE, quale socia unica della cancellata NOME, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate ha a sua volta proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato nei confronti della medesima sentenza, per quanto in questa soccombenti, affidato a un solo motivo. Le società hanno resistito con controricorso
All’esito dell’ udienza pubblica del 13 maggio 2025, dopo la discussione e sentite le conclusioni delle parti presenti, la causa è stata riservata.
Considerato che
Con il primo motivo le società hanno denunciato la ‘ Violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 17, comma 1, e 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. 633 del 1972 e dei principi in materia di soggettività passiva a fini IVA; violazione e falsa applicazione degli articoli 2331 e 2463, comma 3, del Codice civile e dei principi in materia di soggettività e personalità giuridica. Violazione dei principi in materia di abuso del diritto di cui all’art. 10 -bis legge 212 del 2000. (Il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992).
Con il secondo motivo ha lamentato la ‘ Sempre contro il capo della sentenza relativo al Rilievo Trading: violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 del Codice civile; violazione delle norme in materia di apprezzamento della rilevanza degli elementi indiziari con riguardo al presunto status di NOME di soggetto ‘interposto’ (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992).
Con il terzo motivo la ‘ Sempre contro il capo della sentenza relativo al Rilievo Trading, nullità del capo di sentenza che ha confermato il Rilievo Trading per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., al quale rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs.
n. 546 del 1992 -Extrapetizione (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992)’.
Con il quarto motivo la ‘ Contro il capo di sentenza che ha confermato il Rilievo Magnolia, violazione dell’art. 19 del Decreto IVA; violazione del principio di neutralità in materia di IVA; violazione dei principi in materia di contestazione di operazioni ritenute ‘oggettivamente’ inesistenti in materia di IVA (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992) ‘ .
Con il quinto motivo la ‘ Nullità del capo di sentenza che ha confermato il Rilievo Magnolia per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., al quale rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -Extrapetizione (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992)
Con il ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle entrate ha denunciato la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 d. lgs. 31.12.1992 n. 546, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (omissione totale di motivazione).
In via preliminare occorre tuttavia rilevare che la società RAGIONE_SOCIALE risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 5/10/2016, e dunque si è definitivamente estinta il 5/10/2021, mentre il ricorso in cassazione è stato notificato l’1 aprile 2022 e il ricorso incidentale dell’ufficio è parimenti successivo a quella data .
L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’ articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».
Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla correttezza della notifica nei confronti di società, o da parte di società, definitivamente estinta, perché cancellata dal registro delle imprese, una volta spirato il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit.
RGN 8737/2022 Consigliere est. COGNOME In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a: – quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo
stesso art. 28, comma 4, cit., evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione, che è tuttavia temporanea, dovendo riprendere pieno vigore la disciplina processuale rinveniente dall’art. 2495 co d. civ., allo scadere del quinquennio (Cass., Sez. U, n. 3625 del 2025);
quanto rilevato, in generale, dalle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ultrattività del mandato e di stabilizzazione del rapporto processuale (Cass., Sez. U, n. 29812 del 2024; Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014).
Appare pertanto opportuna la trattazione del profilo appena illustrato, incidente sulla legittimazione processuale, attiva e passiva, di una delle parti in causa, così come già disposto con precedenti ordinanze (10202/2025; 10205/2025; 10207/2025; 10210/2025).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.