Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 30471-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende-
Ricorrente principale e controricorrente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE c.f. 07733260967, in persona del suo ex liquidatore, RAGIONE_SOCIALE , p.i. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli avv. NOME COGNOME NOME Caso, NOME COGNOME –
Ricorrenti incidentali e Controricorrenti principali
Avverso la sentenza n. 1573/17/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 26 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio
2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Iva
–
Op. sogg. inesistenti
–
Mercato Energia Elettrica –
Vendita circolare –
Detraibilità – Limiti
sentito il P.G. e le parti presenti,
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi introduttivi del giudizio si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla RAGIONE_SOCIALE , società in regime di consolidato con la RAGIONE_SOCIALE, l’avviso d’accertamento con cui contestò , per l’anno 2013, l’indebita detrazione Iva, pari ad € 1.182.508,43 per operazioni di trading elettrico, ritenute soggettivamente inesistenti, nonché l’indebita detrazione Iva, pari ad € 3.743,50, per operazioni oggettivamente inesistenti in riferimento alla contabilizzazione di servizi di consulenza asseritamente forniti dalla RAGIONE_SOCIALE Conseguentemente l’Ufficio rideterminò il maggior reddito ai fini Ires -da trasferire a consolidatoed Irap, irrogando inoltre sanzioni dell’importo di € 1.482.815,00.
Quanto alla prima contestazione, l ‘amministrazione aveva ritenuto che lo schema utilizzato dalle società coinvolte nella vendita di energia elettrica perfezionasse una operazione fraudolenta, nella quale la società si era interposta tra la RAGIONE_SOCIALE, capogruppo del consolidato e fornitrice di energia elettrica, ed i cessionari della medesima materia elettrica, ossia la stessa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Ciò al fine di aggirare i limiti all’importazione nel commercio all’ingrosso di energia elettrica.
Seguì il contenzioso introdotto dalla società con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 393/14/2020 annullò l’atto impositivo.
Nel giudizio d’appello la Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse in parte le ragioni erariali con sentenza n. 1573/17/2021.
Il giudice regionale ha ritenuto provata la carenza di una struttura organizzativa, anche solo minima della Blau, oltre che l’assenza di autonomia decisionale e organizzativa, così da doversi escludere che la società avesse partecipato ad operazioni di trading elettrico. Ha dunque ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse correttamente recuperato l’iva detratta dalla società, nessuna incidenza potendo assumere l’assenza di danni all’erario. Per l’assenza di danni erariali ha tuttavia ritenuto che per i principi di proporzionalità e neutralità dell’Iva non trovavano giustificazione le sanzioni
irrogate dall’Ufficio.
Quanto alla contestazione
di operazioni
RGN 30471/2021
oggettivamente inesistenti, ha riconosciuto che le prestazioni di consulenza fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE fossero state effettivamente eseguite dalla dott. NOME COGNOME senza che l’ufficio, per suo conto, avesse dato prova che la COGNOME fosse consapevole che la professionista non operava per conto della RAGIONE_SOCIALE . Ha quindi accolto l’appello erariale quanto alla detrazione dell’iva, confermando per il resto la decisione di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. La società, dichiaratasi come già cancellata, e la RAGIONE_SOCIALE, quale socia unica della cancellata Blau, hanno a loro volta proposto controricorso per resistere al ricorso erariale, e ricorso, da qualificarsi come incidentale perché temporalmente successivo, nei confronti della medesima sentenza, per quanto in questa soccombenti, affidato a sei motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso incidentale .
All’esito dell’ udienza pubblica del 13 maggio 2025, dopo la discussione la causa è stata riservata.
Considerato che
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la ‘violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) dell’art. 5, comma 4, e dell’art. 6, comma 6, del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 in combinato disposto con l’art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633’ . Erroneamente la Commissione regionale avrebbe ritenuto ingiustificata l’applicazione delle sanzioni irrogate dall’ufficio in conformità ai principi di proporzionalità e di neutralità dell’Iva .
Con il secondo motivo ha lamentato la ‘Violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ) dell’art. 19 del DPR 26 ottobr e 1972, n. 633, circa l’annullamento del recupero relativo alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE . La sentenza sarebbe erronea laddove ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo per la contabilizzazione di fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per operazioni oggettivamente inesistenti.
Con ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto la cassazione della sentenza, per quanto soccombenti, affidandosi a sei motivi, con i quali hanno denunciato:
RGN 30471/2021 Consigliere est. NOME Con il primo motivo la ‘Nullità del capo di sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., al quale rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 Extrapetizione (in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992). Violazione dell’art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212 del 2000, e dell’art. 56, comma 5, del d.p.r. 633 del 1972′.
Con il secondo motivo la ‘Nullità del capo di sentenza impugnato per omessa pronuncia sul Motivo 2 del ricorso introduttivo, espressamente riproposto in secondo grado, in tema di mancato accertamento di uno degli elementi costitutivi (la fittizietà del cedente-fornitore) della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, in violazione dell’art. 112 del c.p.c., al quale 18rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 d el d.lgs. 546 del 1992)’.
Con il terzo motivo la ‘Nullità del capo di sentenza impugnato per omessa pronuncia sul Motivo 3 del ricorso introduttivo, espressamente riproposto in secondo grado, in tema di mancato accertamento di uno degli elementi costitutivi (l’evasione di imposta) della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, in violazione dell’art. 112 del c.p.c., al quale rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992)’.
Con il quarto motivo la ‘Violazione dell’art. 19 del Decreto IVA; violazione del principio di neutralità in materia di IVA; violazione dei principi in materia di contestazione di operazioni -soggettivamente o oggettivamente – inesistenti in materia di IVA (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992)’.
Con il quinto motivo la ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 del Codice civile; violazione dell’art. 19 del d.P.R. 633 del 1972; erronea valutazione degli indizi riguardanti il presunto status di Blau di soggetto ‘interposto’ a lla luce della tesi sulla presunta inesistenza ‘oggettiva’ delle operazioni che pare essere stata adottata dalla CTR (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992)’.
Con il sesto motivo la ‘ Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 del Codice civile; inesistenza di indizi riferiti alla inesistenza ‘oggettiva’ delle operazioni. Violazione dell’art. 19 del d.P.R. 633 del 1972; operazioni
RGN 30471/2021 Consigliere est. COGNOME violazione dei principi in materia di contestazione di
‘oggettivamente’ inesistenti in materia di IVA per difetto del suo elemento costitutivo (l’inesistenza materiale delle operazioni) (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., al quale rinvia l’art. 62 del d.lgs. 546 del 1992)’.
In via preliminare occorre tuttavia rilevare che la società RAGIONE_SOCIALE risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/06/2016, e pertanto deve intendersi definitivamente estinta l’11/11/2021, mentre il ricorso in cassazione è stato notificato dall’Ufficio in data 26/11/2021, così come quello incidentale delle società risulta notificato successivamente a quella data.
L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’ articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».
Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla correttezza della notifica nei confronti di società definitivamente estinta, perché cancellata dal registro delle imprese, una volta spirato il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit.
In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a: – quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit., evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione , che è tuttavia temporanea, dovendo riprendere pieno vigore la disciplina processuale rinveniente dall’art. 2495 cod. civ. , allo scadere del quinquennio (Cass., Sez. U, n. 3625 del 2025);
quanto rilevato, in generale, dalle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ultrattività del mandato e di stabilizzazione del rapporto processuale (Cass., Sez. U, n. 29812 del 2024; Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014).
Appare pertanto opportuna la trattazione del profilo appena illustrato, incidente sulla legittimazione processuale, attiva e passiva, di una delle parti in causa, così come già disposto con precedenti ordinanze (10202/2025; 10205/2025; 10207/2025; 10210/2025).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.