Estinzione del Ricorso per Inattività: Conseguenze del Silenzio in Cassazione
L’esito di un processo può essere determinato non solo da complesse questioni di diritto, ma anche da aspetti puramente procedurali. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inerzia di una parte possa portare all’estinzione del ricorso per inattività, chiudendo di fatto la disputa legale. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispondere tempestivamente alle comunicazioni della Corte, specialmente quando viene formulata una proposta di definizione accelerata del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da una nota società estera, attiva nel campo delle scommesse, avverso una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche. La società contestava una decisione sfavorevole, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. La controparte nel giudizio era l’Amministrazione statale preposta alla gestione delle dogane e dei monopoli, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato.
La Proposta della Corte e l’Inerzia della Parte
In conformità con la procedura prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, la Corte di Cassazione, ravvisando una possibile soluzione rapida della controversia, ha formulato una proposta di definizione del giudizio. Tale proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti.
Questa procedura è pensata per accelerare i tempi della giustizia nei casi in cui l’esito del ricorso appare di facile risoluzione. Una volta ricevuta la comunicazione, la parte ricorrente ha un termine perentorio – in questo caso, quaranta giorni – per chiedere che la Corte proceda comunque con la discussione del ricorso. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha compiuto alcun atto entro il termine stabilito, rimanendo in silenzio.
Le Motivazioni della Decisione e le conseguenze dell’estinzione del ricorso per inattività
Il silenzio della parte ricorrente ha attivato un meccanismo procedurale preciso. La Corte, constatato il decorso del termine di quaranta giorni senza che fosse pervenuta alcuna richiesta di decisione, ha applicato la normativa pertinente.
Secondo l’art. 380-bis, comma 2, del codice di procedura civile, la mancata richiesta di trattazione del ricorso a seguito della proposta della Corte equivale a una rinuncia. Questa presunzione di rinuncia conduce direttamente all’applicazione dell’art. 391 del medesimo codice, che disciplina l’estinzione del processo.
La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato e ha provveduto a dichiarare l’estinzione del ricorso per inattività. La motivazione è puramente procedurale: il legislatore ha interpretato l’inerzia del ricorrente come una mancanza di interesse a proseguire il giudizio dopo aver conosciuto l’orientamento preliminare della Corte. Di conseguenza, il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto, senza alcuna analisi del merito delle questioni sollevate nel ricorso.
Come ulteriore conseguenza dell’estinzione, la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, liquidandole in Euro 1.210,00 oltre oneri accessori.
Conclusioni
Questo decreto offre un’importante lezione pratica per chiunque si trovi ad affrontare un giudizio in Cassazione. La procedura di definizione accelerata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. non è una mera formalità. La mancata risposta a una proposta della Corte viene interpretata dalla legge come una rinuncia al ricorso, con la conseguenza inevitabile dell’estinzione del giudizio e la condanna alle spese. È quindi fondamentale che le parti processuali, e i loro difensori, monitorino attentamente le comunicazioni della Corte e rispondano entro i termini perentori previsti, al fine di evitare che una semplice inerzia procedurale possa determinare l’esito negativo dell’intero giudizio di legittimità.
Cosa accade se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del ricorso in questo caso?
La decisione si basa sul combinato disposto degli articoli 380-bis, secondo comma, e 391 del codice di procedura civile. Il primo stabilisce che l’inattività equivale a rinuncia, mentre il secondo regola le conseguenze dell’estinzione del giudizio di cassazione.
Con l’estinzione del giudizio, chi paga le spese processuali?
Secondo quanto stabilito nel decreto, la parte la cui inattività ha causato l’estinzione del giudizio (in questo caso, la parte ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20657 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20657 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 30156/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE , pec EMAIL che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle Marche n.581/2022 depositata il 23/05/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025