Estinzione Ricorso Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso iter della giustizia, i termini procedurali non sono meri dettagli formali, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra in modo esemplare le gravi conseguenze che possono derivare dalla mancata osservanza di tali scadenze. Il caso in esame riguarda l’estinzione del ricorso in Cassazione a seguito del silenzio del ricorrente di fronte a una proposta di definizione del giudizio, un meccanismo pensato per accelerare i tempi della giustizia. Approfondiamo la vicenda per comprendere le dinamiche e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti di Causa
La controversia ha origine dal ricorso presentato da un contribuente avverso una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il cittadino, agendo in proprio, aveva impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte di Cassazione. In conformità con le procedure volte a snellire il carico giudiziario, la Corte, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta per una rapida definizione del giudizio, comunicandola a entrambe le parti.
Questo strumento procedurale offre alle parti una via d’uscita accelerata dal contenzioso, basata su una valutazione preliminare della fondatezza del ricorso. Tuttavia, la legge stabilisce una condizione precisa: le parti devono esprimersi su tale proposta entro un termine perentorio.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze del Silenzio
L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che, una volta ricevuta la comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente ha a disposizione un termine di quaranta giorni per presentare un’istanza con cui chiede che la Corte proceda alla decisione del ricorso. Questo atto è fondamentale perché manifesta la volontà di non accettare la proposta e di proseguire con il giudizio ordinario.
Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione, ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di quaranta giorni. Il suo silenzio non è stato interpretato come una semplice inerzia, ma ha assunto un preciso significato giuridico, innescando l’estinzione del ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Estinto e Condanna alle Spese
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine senza che il ricorrente avesse depositato alcuna istanza di decisione, ha applicato rigorosamente la normativa. Ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, equiparando di fatto il silenzio del ricorrente a una rinuncia al ricorso stesso.
Oltre a vedere terminare il proprio tentativo di ottenere una riforma della sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune controricorrente. Le spese sono state liquidate in Euro 400,00 per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è netta e si fonda su una precisa interpretazione legislativa. La Corte ha ritenuto che la mancata richiesta di decisione entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, secondo quanto previsto dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., equivale a una rinuncia implicita al ricorso. Questa presunzione di rinuncia comporta, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la necessaria declaratoria di estinzione del processo. La decisione non lascia spazio a interpretazioni: l’inattività della parte ricorrente è sanzionata con la chiusura del giudizio, poiché il legislatore ha inteso dare un forte impulso alla definizione celere dei contenziosi, penalizzando chi non collabora attivamente al procedimento.
Le Conclusioni
Questo provvedimento offre un importante monito per tutti coloro che intendono adire la Corte di Cassazione. Sottolinea l’importanza cruciale di monitorare attentamente le comunicazioni provenienti dalla cancelleria e di rispondere tempestivamente entro i termini stabiliti. Il silenzio, in questo contesto, non è neutro, ma si trasforma in un atto giuridicamente rilevante con conseguenze definitive e onerose. La procedura semplificata dell’art. 380-bis c.p.c., sebbene creata per deflazionare il contenzioso, richiede una partecipazione attiva e consapevole delle parti. Ignorare una proposta di definizione non solo preclude la possibilità di ottenere una decisione nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese legali della controparte.
Cosa succede se un ricorrente non risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione?
Se il ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del ricorso in questo caso?
La decisione si basa sull’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che considera il ricorso rinunciato in caso di silenzio, e sull’art. 391 c.p.c., che prevede la conseguente estinzione del giudizio.
In caso di estinzione del ricorso per mancata risposta, chi paga le spese processuali?
Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente. Nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18934 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18934 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17087/2020 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MONTELIBRETTI rappresentato e difeso da ll’avvocato NOMECOGNOMENOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5736/2019 depositata il 14/10/2019
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025