Silenzio in Cassazione: Quando la Mancata Risposta Causa l’Estinzione del Ricorso
Nel complesso mondo della giustizia, anche il silenzio può avere un peso decisivo. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze che derivano dalla mancata risposta a una proposta di definizione del giudizio, portando alla cosiddetta estinzione del ricorso. Questo principio, basato su precise norme procedurali, serve a snellire i procedimenti ma richiede massima attenzione da parte dei ricorrenti e dei loro difensori. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da una società cooperativa in liquidazione contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La società, assistita dal suo legale, si era rivolta alla Corte di Cassazione per contestare la decisione sfavorevole, avviando così l’ultimo grado di giudizio. In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate si è costituita come controricorrente per difendere la validità della sentenza impugnata.
Durante il procedimento, è stata formulata una proposta per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti. Tuttavia, dal momento della comunicazione, è trascorso il termine di quaranta giorni previsto dalla legge senza che la società ricorrente facesse pervenire alcuna richiesta di decisione sul ricorso. Questo silenzio si è rivelato fatale per le sorti del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Estinzione Ricorso
Di fronte all’inerzia della parte ricorrente, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con una decisione netta e procedurale. I giudici non sono entrati nel merito della questione tributaria, ma si sono limitati a constatare il decorso del termine di quaranta giorni.
La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di Cassazione. Di conseguenza, ha condannato la società cooperativa al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La decisione sottolinea come l’inattività processuale equivalga, in questo specifico contesto, a una rinuncia.
Le Motivazioni: L’impatto dell’estinzione ricorso secondo la legge
La motivazione del decreto si fonda sull’applicazione combinata di due articoli del codice di procedura civile: l’art. 380-bis e l’art. 391. L’articolo 380-bis, al suo secondo comma, stabilisce una presunzione legale: se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. È una sorta di ‘silenzio-assenso’ alla rinuncia.
Questa presunzione di rinuncia attiva l’applicazione dell’articolo 391 c.p.c., che regola appunto l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. La Corte, pertanto, non esercita un potere discrezionale, ma applica una conseguenza procedurale prevista direttamente dalla legge. Il suo compito è quello di dichiarare l’estinzione e provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, che, come di regola, vengono poste a carico della parte che ha rinunciato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa decisione offre una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La procedura semplificata introdotta dall’art. 380-bis c.p.c. è volta a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, ma impone alle parti una vigilanza costante e attiva. Il silenzio non è mai una strategia neutra. Nel contesto di una proposta di definizione, l’inerzia viene interpretata come una volontà di abbandonare il giudizio.
L’implicazione pratica è chiara: è fondamentale monitorare scrupolosamente le comunicazioni e rispettare i termini perentori stabiliti dalla legge. Una mancata risposta non solo impedisce che il ricorso venga esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese legali della controparte. La gestione attenta delle scadenze processuali è, quindi, un elemento non secondario, ma essenziale, per la tutela dei propri diritti.
Cosa succede se una parte non risponde a una proposta di definizione della Cassazione entro il termine di 40 giorni?
Il ricorso si considera per legge rinunciato e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del ricorso per silenzio della parte ricorrente?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore della controparte.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si fonda sull’applicazione combinata dell’art. 380-bis, secondo comma, e dell’art. 391 del Codice di Procedura Civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18872 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18872 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11031/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 562/2023 depositata il 13/02/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c .p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/07/2025.