Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 769 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24013/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, come da procura in atti
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG della Puglia, SEZ.DIST. FOGGIA, n. 1647/2015 depositata il 13/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dalla Cons. NOME COGNOME
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di NOME COGNOME di cartella di pagamento anno 2003, emessa a seguito di avviso di accertamento – col quale erano state comminate sanzioni pecuniarie per l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da documentazione obbligatoriaha accolto l’appello del contribuente.
La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento in quanto, a fronte della dichiarazione di carenza di giurisdizione pronunciata da altra CTP in relazione al ricorso originario contro l’accertamento, non era stato riassunto il giudizio innanzi al giudice competente, con conseguente estinzione del processo ex art. 45 d.lgs. 546/92, norma speciale rispetto alle regole sussidiarie del processo civile.
La CTR ha invece ritenuto che l’Ufficio, prima di procedere a iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle sanzioni, avrebbe dovuto attendere una declaratoria di estinzione del processo che, non avendo avuto luogo, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza (che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento) impugnata dall’Ufficio.
Il contribuente resiste con controricorso e deposita successiva memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 45 d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto l’effetto estintivo della mancata riassunzione del processo dinanzi al giudice ordinario a seguito di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice
tributario determina l’annullamento di tutte le sentenze emesse nel corso del processo rendendo definitivo l’atto impugnato, legittimando conseguentemente l’iscrizione a ruolo delle imposte, sanzioni e interessi.
La censura è infondata.
2. 1. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, stabilisce, al terzo comma, che “l’estinzione del processo per inattivit à delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti”. La disposizione ne consente la pronuncia “ex officio”, nel caso in cui non vengano rispettati i termini perentori entro i quali il giudizio deve esser proseguito, integrato o riassunto. Il d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, sancisce, in generale, l’operativit à nel processo tributario delle disposizioni del codice di procedura civile, “per quanto non disposto” dalla legge speciale e compatibile con la stessa; analoga disposizione si rinviene, per il procedimento d’appello, nell’art. 61. Con riferimento al caso de quo l’art. 49 del d.Lgs. n. 546 del 1992, richiama l’applicazione “alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie” delle disposizioni del titolo 3^, capo 1^, del libro 2^ del codice di procedura civile (articoli da 323 a 338), escluso espressamente l’art.337 e fatto salvo quanto disposto dallo stesso decreto legislativo disciplinante il processo tributario.
2.2.L’art. 310 c.p.c. nel disciplinare, in generale, nel processo ordinario di cognizione, gli effetti dell’estinzione, prevede, al secondo comma, che ”l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo”. L’art. 338 c.p.c., stabilisce poi che “l’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nell’art. 395, nn. 4 e 5, fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto”.
2.3.Con riguardo alla diversa ipotesi del giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza impugnata, nel processo ordinario di cognizione, l’art. 393, prevede l’estinzione “dell’intero processo” e, nel processo tributario, l’art. 63, ne riproduce il contenuto, sancendo l’estinzione “dell’intero processo”, in caso di mancata riassunzione nel termine di legge o di avverarsi di una successiva causa di estinzione, ad eccezione della previsione dell’efficacia vincolante della sentenza del giudice di legittimit à .
2.4. Per costante orientamento di questa Corte, l’estinzione del processo tributario, relativamente al giudizio di rinvio, comportando la definitivit à dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto, rende inammissibile, per difetto d’interesse, l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione (tra le tante, v. Cass. 3040/2008; Cass. 5044/2012). Al riguardo, va, infatti, considerato che, come evidenziato nelle su richiamate statuizioni, la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 c.p.c., e d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitivit à dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali (cos ì da rendere vana l’efficacia del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione). Si è quindi affermato che la pretesa tributaria vive di forza propria, in virt ù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata, e che l’estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma non l’atto amministrativo, che non è un atto processuale bens ì l’oggetto dell’impugnazione (Cass. n. 16689/2013; Cass. n. 5044/2012; Cass. n. 3040/2008, rese in fattispecie di estinzione del giudizio conseguente alla cassazione con rinvio di altra sentenza).
2.5. Con riguardo invece all’ipotesi che qui interessa, di estinzione per inattivit à delle parti del giudizio di appello instaurato avverso sentenza di primo grado che, in senso favorevole al contribuente,
abbia annullato l’avviso di accertamento, la questione di diritto controversa, vale a dire degli effetti di detta pronuncia sull’atto impositivo, questa Corte, con le sentenze n. 13808 del 2014 e n. 16862 del 2014, e conf. n. 23487/2016, ha statuito l’applicabilit à , in virt ù del rinvio di cui all’art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 338 cod. proc. civ., compatibile con la disciplina speciale del contenzioso tributario, senza che possa rimanere in vita il provvedimento impositivo impugnato, ormai travolto dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.
In particolare, le richiamate e condivise decisioni hanno affermato l’operativit à nel processo tributario dell’art. 338 c.p.c., secondo il quale l’estinzione del giudizio di impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (principio che non trova ostacolo in una disposizione speciale, dettata per l’estinzione del processo tributario, in fase di impugnazione, con esso incompatibile).
Una tale disposizione non è rinvenibile nel art. 45, comma 3, d.lgs. 546/92 (secondo il quale: “l’estinzione del processo per inattivit à delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti”), in quanto con esso il legislatore si è preoccupato soltanto di precisare che, anche nel processo tributario (come nel procedimento civile ordinario, ai sensi dell’art. 310 c.p.c.), l’estinzione – per inattivit à delle parti – rende inefficaci gli atti compiuti fino al perfezionamento della fattispecie estintiva, essendo l’estinzione tuttavia rilevabile, anche d’ufficio, “solo nel grado di giudizio in cui si verifica”. La pronuncia di estinzione in appello investe pertanto soltanto gli atti del procedimento di gravame. Diversa è la disciplina dettata nell’ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio, nella quale l’intero processo viene meno, stante l’espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, con conseguente consolidamento dell’atto impositivo impugnato. In effetti, come è stato gi à chiarito da
questa Corte, è inapplicabile al giudizio di rinvio l’art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione, cosicch é l’estinzione dell’intero processo, ai sensi dell’art.393 c.p.c, determina la conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle gi à coperte dal giudicato, in quanto non impugnate (Cass. 17372/2002).
2.6. Da quanto sopra esposto consegue che l’estinzione del processo tributario per inattivit à delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio gi à definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell’azione del contribuente, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale, come definita dalla sentenza di merito oggetto di impugnazione, che passa in giudicato. In tale ipotesi, infatti (distinta da quella relativa al giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza resa in appello), il fenomeno estintivo non pu ò mantenere in vita il provvedimento impositivo impugnato, ormai travolto e sostituito dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali del presente giudizio di legittimit à seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 5 .000, 00, oltre esborsi per €. 200,00, spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma, 12 luglio 2023