Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 319 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 319 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23893/2021 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della Sicilia -Sezione Staccata di Caltanissetta n. 842/2021 depositata il 25/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ atto di contestazione e irrogazione sanzioni, per gli anni di imposta 20052006-2007-2008-2009, per avere omesso la compilazione del quadro RW delle dichiarazioni dei redditi, in relazione a disponibilità detenute presso un istituto bancario sito in Svizzera, NOME COGNOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Sicilia -Sezione Staccata di Caltanissetta indicata in epigrafe
che ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso del contribuente.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che, con nota depositata il 15 ottobre 2024, il contribuente ha dichiarato, a mezzo del proprio procuratore speciale, di rinunziare al ricorso, dando atto di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazione quater ) ai sensi dell’art. 1, comma 241, della l. 27 dicembre 2022, n. 179 .
L ‘istanza è corredata dall’accettazione di Agenzia delle entrate -Riscossione, con indicazione della somma dovuta, nonché dalla ricevuta di avvenuto pagamento di tale somma, in unica rata.
Pur rilevandosi la irritualità della rinuncia al ricorso, proveniente da difensore non munito di procura speciale contemplante anche tale facoltà, il processo deve comunque essere dichiarato estinto, in ragione del perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
E’ infatti ragionevole ricondurre tali ipotesi alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «L’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessit à di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare».
Nulla per le spese non essendosi costituita l’Agenzia.
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, e in particolare da effetti della legislazione, non sussistono inoltre i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 07/06/2018, n.14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024.