Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2175 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1906/2021 proposto da:
COGNOME NOME, titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO (deceduto) e dal AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta atto di nomina del nuovo domiciliatario.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, presso i
cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, n. 355, depositata in data 4 giugno 2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 143/1/2018, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME contro l’atto impositivo n. NUMERO_DOCUMENTO per Irpef, Irap, Iva e sanzioni riguardanti il periodo di imposta 2011.
La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE e l’appello incidentale di COGNOME NOME, con rideterminazione dei maggiori ricavi e costi della quota di partecipazione del consorziato, alla luce della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in data 23 settembre 2019.
NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
NOME ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo del ricorso principale lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 600 del 1973,
degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., dell’art. 14, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 890 del 1982, così come modificato dall’art. 20, comma 1, della legge n. 146 del 1998 e dell’art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dall’art. 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132, n. 4 e dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha statuito «per contro tutte
le altre voci di ricavi sono da ritenere connesse al criterio mutualistico del RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di funzioni connesse all’attività propria dei consorziati, che riguarda la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e la realizzazione degli impianti medesimi. Sulla base dei criteri di cui sopra l’entità dei ricavi da ribaltare ai consorziati è del 44,7% del totale. La Commissione alla luce di quanto sopra, rileva che i ricavi devono quindi essere rideterminati, trattandosi di attività svolte direttamente dai singoli consorziati, come correttamente deciso dai primi giudici, in Euro 1.584.581,54, contro un accertamento dei medesimi di Euro 3.544.925,15. Conseguentemente tali ricavi costituiscono maggiori costi per il consorzio e maggiori componenti positivi per i consorziati. Per quanto concerne i costi sono da ascrivere all’attività del consorzio gli acquisti di carburanti ma non i costi per i materiali, in quanto i medesimi sono da riferire in misura assolutamente preponderante a quelli riguardanti i beni forniti alle imprese consorziate per l’esecuzione dei lavori ad esse affidati. Non sono da ricondurre altresì all’attività propria del consorzio i costi per dipendenti, entro i quali è compreso il rilevante importo corrisposto al presidente del consiglio di amministrazione in quanto tale rilevante importo, in mancanza di prova non può essere ascrivibile alla sola attività prestata nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE. Inoltre nell’anno in oggetto il RAGIONE_SOCIALE si è avvalso, per l’intero anno o parte di esso RAGIONE_SOCIALE prestazioni di un saldatore (COGNOME NOME) di un operaio edile (COGNOME NOME), di un’impiegata amministrativa (COGNOME NOME) di un saldatore provetto (COGNOME NOME), di un idraulico (COGNOME NOME). La Commissione rileva che, pur potendo in linea teorica ipotizzabile che tali lavoratori possano aver prestato anche attività a favore del RAGIONE_SOCIALE, non è stato fornito alcun elemento probatorio da cui si possa evincere una ripartizione tra prestazioni rese a favore del RAGIONE_SOCIALE e dei consorziati singoli. Il contribuente, nell’appello incidentale, contesta il fatto che i primi giudici abbiano fatto rientrare nella mutualità tutti i costi eccetto i carburanti, ma la documentazione prodotta non ha valenza probatoria».
Il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dall’art. 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132, n. 4, dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha statuito che la rideterminazione dei maggiori ricavi e costi della quota di partecipazione del consorziato deve avere luogo « sulla base della quota di partecipazione del consorziato, alla luce della sentenza emessa da questa Commission nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in data 23 settembre 2019 ».
Il quinto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Il primo ed unico motivo del ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n . 472 del 1997 e dell’art. 10, comma 3, della legge n 212 del 2000.
In via preliminare va rilevato che il ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 20-23 gennaio 2023, la rinuncia al ricorso, firmata digitalmente anche dall’RAGIONE_SOCIALE, rappresentando che era intervenuto un accordo-quadro di conciliazione in data 22 luglio 2021, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, in attuazione del quale l’RAGIONE_SOCIALE, in data 22 ottobre 2021, con atto prot. NUMERO_DOCUMENTO, aveva provveduto in via di autotutela parziale all’annullamento RAGIONE_SOCIALE pretese impositive concernenti l’IVA e tutte le sa nzioni, con conferma degli importi accertati per IRPEF, addizionali ed IRAP, d i cui all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (oggetto del presente giudizio) relativo al periodo d’imposta 2011, nonché al conseguente sgravio.
7.1 La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dal ricorrente e dall’AVV_NOTAIO (unico difensore del ricorrente essendo, nelle more, deceduto l’AVV_NOTAIO) ed è stata accettata, con la sottoscrizione dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nella qualità di Direttore pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE, e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nella qualità. Inoltre, l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato, con modalità telematiche, in data 5-8 gennaio 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso incidentale sulle sanzioni (in quanto annullate in autotutela dall’RAGIONE_SOCIALE in applicazione dell’accordo quadro del 22 luglio 2023.
7.2 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, in ragione dell ‘adesione alla rinuncia .
7.3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, in data 17 gennaio 2024.