Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6043 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6043 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25028/2016 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–
ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende -controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore (in precedenza RAGIONE_SOCIALE) -intimata- avverso SENTENZA di C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE n. 896/3/2016 depositata il 09/03/2016
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 3/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Uditi il Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che conclude per l’estinzione del ricorso;
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE e per l’RAGIONE_SOCIALE, che accettando la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, concludono per l’estinzione del ricorso .
PREMESSO CHE:
NOME COGNOME ricorre -affidandosi a quattro motiviavverso la sentenza della C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di rigetto del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, del relativo ruolo esattoriale e dell’avviso di 3accertamento, per il pagamento della somma di euro 8.575,67 per omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IRPEF ed IVA, per l’anno di imposta 2009.
La sentenza della C.T.R., dato atto che l’iscrizione a ruolo era derivata dal controllo della dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 600/1973 e che in tal caso non è prevista la preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito del controllo prevista dal terzo comma della disposizione, ha ritenuto che i denunciati
vizi della notificazione della cartella fossero sanati per raggiungimento AVV_NOTAIO scopo, avendo l’interessata tempestivamente impugnato l’atto
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE:
Con memoria del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto di avere estinto il debito, come da attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2 dicembre 2024;
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, all’odierna udienza, hanno accettato la rinuncia al ricorso;
Nulla ha opposto il Procuratore Generale, concludendo per l’estinzione del processo.
VISTO:
l’art. 306 c.p.c. e ritenuta la regolarità della rinuncia al ricorso e della sua accettazione
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024