Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 98/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI FOGGIA, n. 979/2020 depositata il 15 maggio 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Foggia dell’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME COGNOME esercente la professione di odontoiatra, un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analitico-induttivo il reddito complessivo da lui dichiarato per l’anno 2004, operando le conseguenti riprese fiscali
ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia con ricorso che veniva dichiarato inammissibile dal Presidente della detta Commissione con decreto del 4 novembre 2010, emesso all’esito dell’esame preliminare di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Tale decreto veniva poi revocato dallo stesso Presidente, in accoglimento del reclamo ex art. 28 del D. Lgs. cit. proposto dal Di Stasio.
Sulla base dell’avviso di accertamento in questione e del menzionato decreto presidenziale dichiarativo dell’inammissibilità del ricorso contro di esso spiegato dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate procedeva a due successive iscrizioni a ruolo -la prima a titolo provvisorio, la seconda in via definitiva-, alle quali faceva sèguito l’emissione di altrettante cartelle di pagamento notificate al contribuente dall’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a..
Il COGNOME impugnava anche le suddette cartelle proponendo due autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, la quale, riuniti i procedimenti e riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente, annullava agli atti esattivi.
La decisione veniva appellata dall’Amministrazione Finanziaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che con ordinanza del 13 marzo 2018 sospendeva il processo, ai sensi dell’art. 39, comma 1 -bis , del D. Lgs. cit., ritenendo che la decisione della causa dipendesse dalla definizione della controversia relativa all’avviso di accertamento.
In sèguito, con sentenza n. 979/2020 del 15 maggio 2020, la medesima Commissione dichiarava l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, a mente dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs., sul presupposto che l’istanza di trattazione depositata dall’appellante il 7 febbraio 2019 fosse da considerare tardiva, in quanto presentata a distanza di oltre sei mesi dalla data in cui era cessata la causa
che aveva determinato la sospensione.
Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Di COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c..
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità in quanto assistita da una motivazione manifestamente illogica e irriducibilmente contraddittoria.
Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Viene rimproverato alla CTR di aver erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio, in ragione dell’asserita tardività dell’istanza di trattazione presentata dall’Agenzia delle Entrate, senza individuare il «dies a quo» del termine semestrale fissato dalla legge per la ripresa del processo e non avvedendosi del fatto che l’ordinanza di sospensione del 13 marzo 2018 era stata pronunciata in assenza dei presupposti all’uopo richiesti.
I due motivi, da esaminare insieme per la loro intima connessione, sono fondati.
3.1 A norma dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la ripresa del processo sospeso deve avvenire entro sei mesi dalla data in cui è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione.
A tal fine, la parte interessata deve presentare istanza di trattazione al presidente di sezione della Commissione Tributaria (ora Corte di giustizia tributaria).
3.2 L’art. 45, comma 1, dello stesso decreto legislativo dispone, poi, che il processo si estingue per inattività delle parti, fra l’altro,
nell’ipotesi in cui non sia stato proseguito entro il termine perentorio stabilito dalla legge.
3.3 Fatta questa premessa in punto di diritto, va osservato che dalla ricostruzione della vicenda processuale operata dalla qui impugnata sentenza emerge quanto segue:
con decreto del 4 novembre 2010 il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia dichiarò inammissibile, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D. Lgs. cit., il ricorso spiegato dal Di COGNOME contro l’avviso di accertamento posto a base delle cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio, sul rilievo che detto ricorso non era stato depositato nella segreteria dell’ufficio giudiziario adìto nei trenta giorni successivi alla sua proposizione;
-a sèguito del reclamo esperito dal contribuente a norma dell’art. 28 del D. Lgs. cit., lo stesso Presidente ebbe a revocare il menzionato decreto con provvedimento del 5 luglio 2012, disponendo «la rimessione in termini della controversia» ;
con ordinanza del 13 marzo 2018, «in considerazione della contemporanea pendenza di tale ricorso (o dell’evenienza che lo fosse…), concernente l’impugnazione di un atto (l’avviso di accertamento) che rendeva la sua decisione pregiudiziale rispetto alla decisione della presente controversia» , la CTR sospese il processo relativo alle cartelle esattoriali, ai sensi dell’art. 39, comma 1bis , del D. Lgs. cit.;
-in data 7 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate presentò istanza di trattazione, ex art. 43, comma 1, del D. Lgs. cit., al fine di provocare la ripresa del processo sospeso.
3.4 Nel descritto contesto, il collegio di secondo grado ha ritenuto tardiva tale istanza in quanto non «proposta entro sei mesi dal momento della cessazione della causa di sospensione del processo» .
3.5 A sostegno della decisione assunta ha osservato che: – la parte erariale non aveva «accluso alcun documento o elemento di prova
che dimostr (asse) la cessazione della causa di sospensione (in primo luogo rappresentata da una certificazione della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia)» ; – in ogni caso, « tale cessazione (considerati anche i tempi di iscrizione a ruolo del ricorso e di emissione del provvedimento di accoglimento del reclamo) si e (ra) di certo verificata in epoca anteriore a quella individuata dal computo a ritroso di un semestre a partire dal 7.2.2019» ; – in definitiva, da una parte «il ricorso in riassunzione e (ra) tardivo» , dall’altra, «non vi e (ra) agli atti certezza formalmente documentata della cessazione della causa della sospensione» .
3.6 La surriportata motivazione, oltre a rivelarsi insanabilmente contraddittoria, risulta pure affetta dal vizio di violazione di legge denunciato dalla ricorrente.
3.7 Giova anzitutto evidenziare che, indipendentemente dalla formula decisoria adottata nel dispositivo finale ( «rigetta l’istanza di fissazione, in quanto tardiva» ), la CTR ha dichiarato l’estinzione del processo dinanzi a sé pendente, come chiaramente si ricava dalla motivazione che la sorregge ( «…il processo deve ritenersi estinto ai sensi dell’art. 45, comma 1, d. lgs. n. 546/92» ).
D’altro canto, la rilevata «tardività» dell’istanza di trattazione ex art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 costituisce il presupposto necessario di una siffatta declaratoria, la quale si fonda sulla disposizione recata dall’art. 45, comma 1, dello stesso decreto, disciplinante l’estinzione del processo per inattività delle parti.
3.8 Chiarito ciò, va notato che il collegio regionale ha, da un lato, ritenuto mancante la prova della cessazione della causa di sospensione del processo ( «non vi è agli atti certezza formalmente documentata della cessazione della causa della sospensione» ); dall’altro, affermato che il processo era stato tardivamente ripreso ( «il ricorso in riassunzione è tardivo» ).
3.9 Ora, risulta sùbito palese l’irriducibile contraddittorietà della soluzione fondata sul primo rilievo, atteso che, in difetto di prova della cessazione della causa della sospensione, la CTR avrebbe dovuto respingere l’istanza di trattazione (peraltro con un provvedimento avente forma diversa dalla sentenza), e non invece dichiarare l’estinzione del processo; e ciò in quanto l’istanza in parola non sarebbe, in tal caso, risultata «tardiva» , semmai proposta prima del tempo (cioè in un momento in cui la causa concernente l’avviso di accertamento non poteva ancora considerarsi definita, proprio in ragione della mancanza di quella prova).
3.10 Nel contempo, la decisione assunta dai giudici regionali appare erronea nella parte in cui fa dipendere l’estinzione del processo dall’asserita tardività dell’istanza di trattazione proposta dall’Agenzia delle Entrate.
non individua con esattezza il «dies a quo» del termine semestrale per la tempestiva proposizione dell’istanza di trattazione.
3.11 Si rileva, in proposito, che, nell’àmbito della controversia ritenuta pregiudicante, il Presidente della CTP di Foggia, con decreto del 4 novembre 2010 emesso ai sensi degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, aveva inizialmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso del Di COGNOME perché non depositato nei trenta giorni successivi alla sua notificazione.
3.12 Detto decreto fu successivamente revocato in accoglimento del reclamo proposto dal contribuente.
3.13 La revoca in discorso venne adottata con provvedimento del 5 luglio 2012, disponente «la rimessione in termini della controversia» .
3.14 La surriportata locuzione, avuto riguardo alle ragioni che avevano dato luogo all’originaria declaratoria di inammissibilità, andava intesa come una formale presa d’atto dell’avvenuto
tempestivo deposito del ricorso nella segreteria della Commissione.
3.15 A questa presa d’atto avrebbe dovuto fare sèguito l’emissione dei provvedimenti di cui all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. cit., consistenti nella fissazione della data di trattazione della controversia e nella nomina del relatore, considerato che la causa era già stata iscritta a ruolo sotto il numero 2795/2010 R.G..
3.16 Tali provvedimenti non furono, però, adottati, onde il processo rimase di fatto in una situazione di stallo.
3.17 Sennonchè, una simile circostanza non poteva di certo indurre a ritenere che il giudizio si fosse estinto per inattività delle parti, non essendosi in presenza di alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 45, comma 1, del D. Lgs. cit..
3.18 Invero, l’inattività delle parti è causa di estinzione del processo nei soli casi in cui sia ad esse imposto, entro un termine perentorio all’uopo stabilito, il compimento di specifici atti d’impulso (cfr., in tal senso, Cass. n. 5727/2021, secondo cui «l’estinzione non è dovuta ad una generica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell’omissione di determinati adempimenti specificamente indicati dalla legge, i quali formano un gruppo di ipotesi omissive di natura tassativa» ) o di atti in grado di sanare un vizio riscontrato (come, ad esempio, la mancata evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario).
3.19 Per quel che qui particolarmente interessa, è stato precisato che, in tema di contenzioso tributario, l’atteggiamento, anche prolungato, di attesa delle determinazioni della Commissione Tributaria non è inquadrabile nella previsione di cui all’ art. 45 del D. Lgs. n. 546 del 1992, non essendo riconducibile all’àmbito applicativo della norma, in mancanza di specifica previsione in tal senso, situazioni di inattività delle parti caratterizzate dalla mera assenza di istanze di sollecitazione (cfr. Cass. n. 7330/2011).
3.20 Non potendo, quindi, ritenersi avverata -alla stregua di quanto emerge dalla motivazione della sentenza in disamina- una causa di
estinzione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento, non era, in tutta evidenza, individuabile nella data della supposta estinzione del detto giudizio (oltretutto nemmeno specificamente indicata) il «dies a quo» del termine di sei mesi entro il quale avrebbe dovuto essere presentata l’istanza di trattazione del processo sospeso, relativo alle cartelle di pagamento.
3.21 Sussiste, pertanto, anche l’ «error in iudicando» dedotto con il secondo motivo di ricorso.
Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione e uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
4.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione