Estinzione Processo Tributario: L’Effetto Decisivo della Definizione Agevolata
L’adesione a una sanatoria fiscale può rappresentare una svolta decisiva nelle liti tra contribuente e Fisco. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come questa scelta porti inevitabilmente all’estinzione del processo tributario pendente, chiudendo definitivamente la controversia. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Cartella di Pagamento alla Cassazione
La vicenda ha origine da una cartella di pagamento notificata a una società operante nel settore ittico. L’atto impositivo, basato su un controllo automatizzato, richiedeva il versamento di IVA e IRES relative all’anno d’imposta 2008, oltre alle relative sanzioni.
La società ha impugnato la cartella, ma il suo ricorso è stato respinto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) sia, in secondo grado, dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Non arrendendosi, l’azienda ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a tre distinti motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha resistito presentando un controricorso.
L’Impatto della Sanatoria e l’Estinzione del Processo Tributario
Il colpo di scena è avvenuto nel corso del giudizio di legittimità. La società contribuente, avvalendosi delle opportunità offerte dalla legge sulla definizione agevolata dei carichi pendenti (L. n. 197/2022), ha deciso di sanare la propria posizione con il Fisco.
Di conseguenza, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione. L’atto, fondamentale per la risoluzione del caso, includeva anche un accordo per la compensazione integrale delle spese legali sostenute. L’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha formalmente accettato sia la rinuncia sia l’accordo sulle spese.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Di fronte a questo scenario, la decisione della Corte di Cassazione è stata una diretta conseguenza procedurale. I giudici hanno semplicemente preso atto dell’avvenuta rinuncia al ricorso da parte del contribuente e della contestuale accettazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
La presenza di questi due atti congiunti ha fatto scattare i presupposti richiesti dall’articolo 391 del Codice di procedura civile per dichiarare l’estinzione del processo. La Corte ha inoltre ratificato l’accordo tra le parti relativo alla compensazione delle spese legali, disponendo che ciascuna parte sostenesse i propri costi. La controversia, pertanto, si è conclusa non con una decisione sul merito, ma con una pronuncia di natura puramente processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la definizione agevolata rappresenta uno strumento efficace non solo per risolvere il debito fiscale, ma anche per porre fine alle liti pendenti. Per il contribuente, i vantaggi sono evidenti: oltre a beneficiare di una riduzione di sanzioni e interessi, si ottiene la certezza della chiusura del contenzioso, evitando i costi e le incertezze di un lungo iter giudiziario. Per l’Amministrazione Finanziaria, si traduce in un’immediata riscossione delle somme e in una riduzione del carico di lavoro degli uffici e dei tribunali. La decisione evidenzia l’importanza di valutare attentamente le opportunità offerte dalle sanatorie fiscali come strategia per una gestione efficiente e risolutiva delle controversie tributarie.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (sanatoria)?
Se il contribuente, a seguito dell’adesione, presenta una dichiarazione di rinuncia al ricorso e questa viene accettata dalla controparte (l’Amministrazione Finanziaria), il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per adesione a una sanatoria?
Nel caso specifico, le parti si sono accordate per la compensazione delle spese. La Corte ha preso atto di tale accordo, stabilendo che ogni parte sostenesse i propri costi legali. La compensazione è spesso parte dell’accordo di rinuncia.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del processo in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo sulla base dei presupposti previsti dall’art. 391 del Codice di procedura civile, che disciplina le conseguenze della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6090 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14848/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6757/2015 depositata il 16/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La CTP di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la cartella di pagamento per IVA e IRES relative al 2008, oltre sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972.
La contribuente ha proposto appello che la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato.
Avverso questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
In data 3.1.2024 la contribuente, a seguito di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex l. n. 197/2022, ha presentato dichiarazione di rinunzia, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, sottoscritta tanto dalla parte quanto dal difensore, riportante in calce l’accettazione della Avvocatura dello Stato.
Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. e, vista l’accettazione di controparte alla rinunzia con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, deve provvedersi di conseguenza con riguardo a queste.
p.q.m.
estingue il processo
spese compensate.
Così deciso in Roma il 17.1.2024