Estinzione del Processo Tributario: L’Effetto della Rottamazione-ter
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la cosiddetta “rottamazione-ter”, può avere conseguenze dirette e definitive sui contenziosi in corso. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale: la richiesta di definizione agevolata, unita all’inerzia delle parti, porta all’estinzione del processo tributario. Questa decisione offre importanti spunti sulla gestione strategica delle liti con il Fisco.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da alcuni contribuenti contro una decisione della Commissione Tributaria Regionale. Durante il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, i ricorrenti hanno presentato la documentazione per avvalersi della definizione agevolata delle controversie, meglio nota come “rottamazione-ter”, introdotta dal D.L. n. 119 del 2018.
Successivamente alla presentazione di tale domanda, né i contribuenti né l’Agenzia delle Entrate hanno depositato un’istanza per la trattazione della causa, ovvero una richiesta formale per procedere con il giudizio. Inoltre, non risultava che l’amministrazione finanziaria avesse emesso un provvedimento di diniego della definizione agevolata.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda sull’interpretazione della normativa specifica in materia di definizione agevolata. Secondo i giudici, la legge prevede che, in caso di adesione alla sanatoria, il processo sia sospeso e, in assenza di un impulso di parte a proseguire, si estingua.
La Corte ha sottolineato che, non essendo stata presentata alcuna istanza di trattazione e non essendo intervenuto alcun diniego alla definizione, il processo ha perso la sua ragion d’essere. Di conseguenza, è stata dichiarata la sua fine, fatta salva la possibilità per le parti, prevista dal Codice di procedura civile, di chiedere la fissazione di un’udienza in casi specifici.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono radicate nella ratio stessa della normativa sulla rottamazione. L’obiettivo del legislatore era quello di ridurre il contenzioso tributario offrendo ai contribuenti una via d’uscita vantaggiosa. L’adesione a questa procedura manifesta la volontà di chiudere la pendenza. La legge, quindi, collega a tale adesione un effetto automatico sul processo: se nessuna delle parti dimostra un interesse concreto a continuare la causa (attraverso l’istanza di trattazione), il giudizio si estingue. L’inerzia processuale successiva alla domanda di definizione agevolata viene interpretata come un tacito accordo a considerare la controversia conclusa per questa via. La mancanza di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate rafforza questa conclusione, poiché non vi sono ostacoli formali al perfezionamento della sanatoria.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione ribadisce un’importante implicazione pratica per chi ha liti pendenti con il Fisco. L’adesione a strumenti di definizione agevolata non è solo una scelta di natura fiscale, ma anche una mossa strategica processuale. Se l’obiettivo è chiudere definitivamente la controversia, è fondamentale comprendere che, dopo aver presentato la domanda, l’inazione porta all’estinzione del giudizio. Al contrario, qualora si intendesse comunque proseguire la causa, ad esempio perché si contesta il diniego della definizione, è indispensabile attivarsi presentando un’apposita istanza di trattazione. La decisione evidenzia, ancora una volta, come la conoscenza delle norme procedurali sia cruciale per tutelare efficacemente i propri diritti nel complesso mondo del diritto tributario.
Cosa succede a una causa fiscale se si aderisce alla rottamazione-ter?
Il processo viene sospeso e, se nessuna delle parti (né il contribuente né l’Agenzia delle Entrate) presenta un’istanza per proseguire il giudizio, il processo si estingue.
L’estinzione del processo è automatica dopo la richiesta di definizione agevolata?
No, non è immediata. L’estinzione è la conseguenza della mancata presentazione di un’istanza di trattazione da parte di una delle parti e dell’assenza di un provvedimento di diniego della definizione da parte dell’amministrazione finanziaria.
È possibile riaprire il processo dopo che è stato dichiarato estinto in questo modo?
Il decreto specifica che resta salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del Codice di procedura civile, che disciplina specifici casi e condizioni per la ripresa del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17337 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17337 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 27/06/2025
DECRETO
COGNOME NOME (eredi di COGNOME NOME), sul ricorso iscritto al n. 27238/2015 R.G. proposto da: rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA-TERRITORIO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso PROVVEDIMENTO di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.806/10/2015 depositata il 16/04/2015, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata (rottamazione-ter), della controversia ai sensi del comma 6, art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione ai sensi del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 10/06/2025