Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21928 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21928 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: riscossione -cartella pagamento – notificazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12617/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL per procura speciale allegata alla nota di deposito datata 24.4.2025;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, già RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME (PECEMAIL;
-controricorrente –
e
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6073/3/2020, depositata il 6.11.2020 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6073/3/2020 veniva rigettato l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 1828/09/2019 che aveva rigettato il ricorso introduttivo avente ad oggetto la cartella di pagamento notificata alla contribuente dall’agente della riscossione, in relazione a tre iscrizioni a ruolo, due effettuate da ll’Agenzia delle entrate per IRPEF, addizionali e IVA in relazione all’anno di imposta 2014, e una dal Comune di Carini per l’anno di imposta 2015, scaturite da controlli ex artt.36 bis e 36 ter d.P.R. n.600/1973. Sia il giudice di prime cure sia il giudice d’appello rigettavano le difese della contribuente.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME deducendo cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. L ‘agente della riscossione si è a sua volta costituita con controricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Comune di Carini è rimasto intimato.
Da ultimo, si è costituito il nuovo difensore della ricorrente con richiesta di declaratoria di estinzione del ricorso.
Considerato che:
Con nota depositata il 24 aprile 2025 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231 -252 della legge 29/12/22 n. 197 (cd. rottamazione quater), dando evidenza del pagamento del dovuto.
Il Collegio osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge prevede: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
Osservato che, da un lato l’agente della riscossione ha dato atto nella memoria illustrativa del fatto che la cartella di pagamento per cui è causa è stata oggetto della procedura suddetta e, dall’altro, la ricorrente ha prodotto in giudizio quietanza di pagamento e attestazione di debiti attuali dipendenti dalla cartella impugnata con il ricorso introduttivo (cfr. “dichiarazione di assenza di debiti in cartella” del 10.04.2025, all. 7 alla memoria) , dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del proc esso.
Le spese restano ex lege a carico della parte che le ha anticipate.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.5.2025