Estinzione processo tributario: l’effetto automatico della Rottamazione Quater
L’adesione alle procedure di sanatoria fiscale, come la cosiddetta “rottamazione quater”, ha importanti riflessi sui contenziosi pendenti. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce come il perfezionamento della definizione agevolata possa condurre direttamente all’estinzione processo tributario, offrendo una via d’uscita rapida ed efficace per i contribuenti. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I fatti di causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Cassazione, il ricorrente decideva di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, comunemente nota come “rottamazione quater”, introdotta con la Legge n. 197/2022.
Il contribuente, dopo aver aderito, ha provveduto a depositare nel giudizio in corso sia la dichiarazione di adesione sia la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute, perfezionando così la procedura di sanatoria.
La decisione e l’estinzione processo tributario
Preso atto della documentazione prodotta, la Corte di Cassazione non ha dovuto entrare nel merito del ricorso. Ha semplicemente rilevato che l’adesione e il completamento della procedura di definizione agevolata avevano sortito l’effetto previsto dalla legge: l’estinzione dei debiti fiscali che erano oggetto della controversia. Di conseguenza, venendo meno la materia del contendere, il giudizio non aveva più ragione di proseguire.
La Corte ha quindi dichiarato formalmente l’estinzione processo tributario, basandosi direttamente sulla normativa di riferimento.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni del decreto sono concise e dirette. La Corte si è basata sul dettato normativo, in particolare sul comma 231 dell’art. 1 della Legge istitutiva della “rottamazione quater”. Tale norma stabilisce esplicitamente che, a seguito del perfezionamento della definizione agevolata, i carichi affidati agli Agenti della riscossione si considerano estinti.
L’estinzione del debito tributario fa venir meno l’interesse delle parti a una pronuncia giurisdizionale sul rapporto controverso. Pertanto, la naturale conseguenza processuale è la dichiarazione di estinzione del giudizio. La Corte ha comunque specificato che resta salva la facoltà delle parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, per eventuali contestazioni residue o aspetti procedurali da dirimere.
Le conclusioni
Questo provvedimento conferma un principio fondamentale per i contribuenti con contenziosi pendenti. L’adesione a strumenti di definizione agevolata rappresenta non solo un’opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria a condizioni vantaggiose, ma anche un meccanismo efficace per chiudere le liti in corso. Dimostrando il corretto perfezionamento della procedura, si può ottenere una rapida estinzione processo tributario, con un notevole risparmio di tempo, costi e incertezze legati alla prosecuzione del giudizio.
L’adesione alla “rottamazione quater” comporta automaticamente la fine di un processo tributario pendente?
Sì, il decreto conferma che il perfezionamento della definizione agevolata, attestato dal pagamento, estingue i debiti oggetto della controversia. Ciò causa la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, l’estinzione del processo.
Quali documenti deve presentare il contribuente in giudizio?
Per ottenere la dichiarazione di estinzione, il contribuente deve depositare la dichiarazione di adesione alla rottamazione e la documentazione che prova l’avvenuto e completo pagamento di quanto dovuto secondo la procedura.
Una volta dichiarato estinto il processo, è possibile compiere altre azioni?
Sì, il provvedimento specifica che le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, qualora vi fosse la necessità di discutere ulteriori aspetti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22656 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22656 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 643/2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME e COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 887/09/2019 depositata il 21/05/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ); rilevato il deposito della prevista dichiarazione di adesione, della documentazione afferente ai relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e le risultanze dell’interlocutoria datata 29.07.2025 degli Uffici Finanziari competenti;
che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 30/07/2025