Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7791 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12565/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24 marzo 2021, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi estinzione
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 2541/27/19, depositata in data 23 settembre 2019
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo di imposta 2012 per IVA e imposte dirette;
che la contribuente ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi, soggetto autorizzato ad operare in esenzione di accisa e quindi in esenzione IVA , non potendosi corrispondere l’IVA sull’accisa non versata;
che la CTP di Foggia ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 23 settembre 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente;
che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE
che con memoria in data 10 maggio 2023 la ricorrente, nel dare atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
che deve farsi applicazione della disciplina del vigente art. 390 cod. proc. civ. (art. 35, comma 7, d. lgs. n. 149/2022), secondo la quale la rinuncia deve essere comunicata alla controparte;
che deve, tuttavia, essere rilevato che l’istanza di rinuncia al ricorso è stata comunicata a mezzo EMAIL al controricorrente, dovendosi ritenere tale comunicazione equipollente a quella prevista dall’art. 390 cod. proc. civ.;
che in caso di estinzione le spese restato a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 5 ottobre 2023