Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29336/2016 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO -SEZ. STACCATA LATINA n. 3159/40/2016, depositata in data 19 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Frosinone -dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2005; la verifica rilevava la presenza di operazioni di prelievo e versamento, negli anni contestati, non adeguatamente giustificate (quest. n. 220/2010), nonché l’omessa dimostrazione delle fatturazioni per n. 8 accatastamenti eseguiti.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Frosinone; resisteva l’ Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Frosinone, con sentenza n. 231/02/2011, accoglieva il ricorso ritenendo adeguatamente giustificate tutte le operazioni poste in essere dal contribuente.
Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio; resisteva il contribuente con controdeduzioni.
Con sentenza n. 3159/40/2016, depositata in data 19 maggio 2016, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, riformando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma primo, n. 2, periodo n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha debitamente considerato che al caso in oggetto dovevano essere integralmente estesi gli effetti della pronuncia di incostituzionalità dell’articolo 32 censurato, stante l’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento di una questione di legittimità
costituzionale; la C.t.r., difatti, ha esteso gli effetti della pronuncia di incostituzionalità ai soli prelievi bancari, lasciando al contribuente l’onere di giustificare i versamenti.
Va premesso che, con istanza depositata in data 16-17 novembre 2023, il contribuente ha riferito di aver presentato, in data 6 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, impegnandosi a versare la somma di € 38.542,40 in 20 rate dell’importo di € 1.927,12 e di aver versato l’ultima rata in data 7 novembre 2023. A tali fini allegava copia della domanda di definizione delle liti pendenti di cui all’art.6 del d.l. n.119/18 e relativa attestazione di trasmissione; copia della prima rata versata il 06/05/2019; copia dei pagamenti effettuati ad estinzione del debito complessivo a
mezzo modello F24.
Chiedeva, quindi, dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata o, in subordine, per cessazione della materia del contendere.
Va rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Conseguentemente, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ .
Infine, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 29 novembre 2023.