Estinzione Processo Tributario: L’Effetto della Definizione Agevolata
L’introduzione di procedure di definizione agevolata delle liti fiscali ha un impatto significativo sui giudizi in corso. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale adesione, portando all’estinzione del processo tributario in modo quasi automatico. Analizziamo insieme la decisione per comprendere il meccanismo e le sue implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti.
I Fatti del Caso: La Controversia Fiscale
Il caso trae origine da un ricorso presentato da alcuni contribuenti contro l’Agenzia delle Entrate, avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Mentre il giudizio di legittimità era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, la controversia è stata inserita in un elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta definizione della lite secondo le normative speciali volte a ridurre i tempi della giustizia tributaria.
L’Estinzione del Processo Tributario: La Decisione della Cassazione
La Corte, con un decreto, ha preso atto della situazione e ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali previsti dalla normativa sulla definizione agevolata (in particolare, l’art. 5 della Legge n. 130 del 2022).
Il Ruolo della Definizione Agevolata
L’inserimento della controversia nell’elenco ufficiale dell’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della pendenza. Questo atto, di per sé, documenta che la controversia è stata risolta tra le parti al di fuori delle aule di giustizia, venendo meno l’interesse a proseguire il giudizio.
La Mancata Istanza di Trattazione e le sue conseguenze sull’estinzione del processo tributario
La legge stabilisce che, una volta formalizzata la definizione agevolata, le parti hanno un termine per presentare un’eventuale ‘istanza di trattazione’, ovvero una richiesta esplicita di continuare il processo. Nel caso di specie, nessuna delle parti ha avanzato tale richiesta. La Corte ha precisato che un’istanza finalizzata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida richiesta di trattazione. L’assenza di tale impulso di parte attiva un meccanismo automatico che porta alla chiusura del procedimento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è prettamente procedurale e si basa sull’applicazione diretta della normativa speciale. Il legislatore, con le disposizioni citate (D.L. n. 13/2023 e L. n. 130/2022), ha voluto creare una corsia preferenziale per deflazionare il contenzioso pendente in Cassazione. La procedura prevede che l’estinzione sia la conseguenza naturale e automatica della definizione agevolata, a meno che una delle parti non manifesti espressamente un interesse contrario alla chiusura del giudizio. In assenza di tale manifestazione, il processo ‘muore’ per legge. La Corte ha inoltre chiarito il regime delle spese legali: in caso di estinzione per queste cause, ogni parte si fa carico delle spese che ha sostenuto, secondo il principio di compensazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
La decisione conferma un importante principio per la gestione delle liti fiscali. I contribuenti che aderiscono a una definizione agevolata devono essere consapevoli che, salvo una loro espressa e tempestiva richiesta, il processo pendente si estinguerà automaticamente. Questo comporta la necessità di valutare attentamente se esista ancora un interesse a una pronuncia nel merito, anche dopo aver definito la pendenza. Per l’Amministrazione finanziaria, questo meccanismo snellisce le procedure e garantisce una rapida chiusura dei giudizi di legittimità, raggiungendo l’obiettivo deflattivo prefissato dal legislatore. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente la scelta della definizione agevolata, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna alle spese in caso di soccombenza.
Cosa succede se un contenzioso tributario pendente in Cassazione viene inserito nelle liste per la definizione agevolata?
Se la controversia viene inserita nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata e nessuna delle parti presenta un’istanza per continuare il processo entro i termini di legge, il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata in questo caso, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, le spese vengono compensate tra le parti.
È ancora possibile discutere la causa dopo la dichiarazione di estinzione?
Il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, ma la regola generale è l’estinzione automatica in assenza di una specifica richiesta di trattazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17796 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17796 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5427/2022 R.G. proposto da:
COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.599/02/2021 depositata il 21/07/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 16/06/2025