Estinzione Processo Tributario: Il Ruolo della Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui può concludersi una lite tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha chiarito come l’adesione a una procedura di definizione agevolata, comunemente nota come “sanatoria” o “pace fiscale”, possa determinare automaticamente la fine del contenzioso, anche in sede di legittimità. Questo provvedimento offre importanti spunti di riflessione sulle opportunità e sulle corrette procedure da seguire per chiudere le pendenze con il fisco.
Il Contesto della Vicenda Giudiziaria
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza favorevole a un contribuente, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. La controversia, quindi, era giunta all’ultimo grado di giudizio, la Cassazione, dove si discutono prevalentemente questioni di corretta applicazione del diritto.
La Scelta della Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
In pendenza del giudizio in Cassazione, il contribuente ha presentato la documentazione per avvalersi della definizione agevolata della controversia, una possibilità offerta dalla Legge n. 130 del 2022. Questa normativa consente di chiudere le liti fiscali pendenti pagando un importo forfettario, con notevoli vantaggi per il cittadino. Elemento cruciale, evidenziato nel decreto, è che nessuna delle due parti in causa (né il contribuente né l’Agenzia delle Entrate) ha successivamente depositato un’istanza per la trattazione della causa. La legge, infatti, prevede che in assenza di tale richiesta entro un termine stabilito, il processo si estingua di diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
Prendendo atto della documentazione prodotta e della mancata richiesta di prosecuzione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa specifica. I giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo tributario, sottolineando come l’istanza di definizione agevolata, unita all’inerzia delle parti nel chiedere un’udienza, configuri la fattispecie estintiva prevista dal legislatore. Viene inoltre lasciata aperta la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, ma solo in specifici contesti non verificatisi nel caso di specie.
Le Motivazioni del Decreto
Le motivazioni alla base della decisione sono puramente procedurali e si fondano su una precisa sequenza di eventi prevista dalla legge:
1. Adesione alla sanatoria: Il contribuente ha manifestato la volontà di chiudere la lite attraverso la procedura di definizione agevolata.
2. Mancato diniego: L’amministrazione finanziaria non ha opposto alcun diniego alla procedura.
3. Assenza di istanza di trattazione: Entro il termine di legge, nessuna delle parti ha chiesto alla Corte di procedere con la discussione del ricorso. Questo silenzio è stato interpretato come una conferma della volontà di porre fine alla controversia.
Di conseguenza, l’estinzione non è una scelta discrezionale della Corte, ma un effetto automatico stabilito dalla legge per incentivare la chiusura dei contenziosi pendenti e alleggerire il carico della giustizia tributaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come via d’uscita definitiva dalle liti fiscali. Per i contribuenti e i loro consulenti, emerge un’indicazione pratica fondamentale: una volta presentata la domanda di sanatoria, è essenziale monitorare i termini e astenersi dal depositare istanze di trattazione se l’obiettivo è l’estinzione del processo. La decisione chiarisce inoltre un altro aspetto importante: in caso di estinzione per questa causa, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuno, in sostanza, paga i propri avvocati e i propri costi, senza che vi sia una condanna alle spese per la parte soccombente, poiché non si arriva a una decisione sul merito della questione.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, a condizione che l’Amministrazione finanziaria non si opponga e che nessuna delle parti presenti, entro il termine previsto dalla legge, un’istanza per la trattazione della causa nel merito.
È necessario che entrambe le parti chiedano l’estinzione del processo tributario dopo l’adesione alla sanatoria?
No, l’estinzione è una conseguenza procedurale automatica. Si verifica per legge quando, dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata, nessuna delle parti manifesta interesse a proseguire il giudizio chiedendo la fissazione di un’udienza.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa citata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi legali, senza alcuna condanna a carico dell’altra.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17590 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17590 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5968/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCE n.2302/23/2021 depositata il 23/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 27/06/2025