Estinzione Processo Tributario: La Via della Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta la chiusura definitiva di una controversia tra contribuente e Fisco. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito come l’adesione alle procedure di definizione agevolata, come quella introdotta dalla Legge n. 197 del 2022, conduca direttamente a questo esito, semplificando l’iter giudiziario e offrendo una soluzione tombale al contenzioso. Analizziamo questo decreto per capire il meccanismo e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, favorevole a un contribuente. Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, il contribuente ha sfruttato la possibilità offerta dalla legislazione di regolarizzare la propria posizione attraverso una “definizione agevolata” della controversia.
L’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’adesione e del perfezionamento della procedura da parte del contribuente, ha trasmesso alla Corte l’elenco delle liti definite, includendovi anche quella in oggetto, come previsto dalla normativa di riferimento (D.L. n. 13 del 2023).
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La Legge n. 197 del 2022 ha introdotto una serie di misure per favorire la risoluzione delle liti fiscali pendenti. L’articolo 1, commi 186 e seguenti, delinea una procedura specifica che consente ai contribuenti di chiudere le controversie pagando importi ridotti rispetto a quanto originariamente richiesto.
Il decreto in esame chiarisce che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce la prova della regolare definizione. Questo atto amministrativo è sufficiente per attivare il meccanismo di estinzione del processo tributario, come previsto dal comma 198 dello stesso articolo 1. La norma stabilisce che, una volta accertata la definizione, il processo si estingue, fatta salva la facoltà delle parti di chiedere un’udienza in caso di contestazioni, eventualità non verificatasi nel caso di specie.
La Gestione delle Spese Processuali
Un aspetto fondamentale, spesso fonte di incertezza, riguarda la ripartizione delle spese legali. Il decreto della Cassazione applica la regola specifica dettata sempre dal comma 198, il quale stabilisce che in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, si verifica una “compensazione” ex lege delle spese: ogni parte sostiene i propri costi, senza che vi sia una condanna a carico della parte soccombente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un ragionamento lineare e formale. I giudici hanno rilevato che la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero l’elenco delle liti definite, è sufficiente a dimostrare la volontà delle parti di porre fine alla controversia tramite gli strumenti legislativi messi a disposizione. L’inserimento in tale elenco, in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia, certifica il buon esito della procedura di definizione agevolata.
Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione originaria, ma si è limitata a prendere atto del verificarsi della causa di estinzione prevista dalla legge. La declaratoria di estinzione del processo è, pertanto, un atto dovuto che consegue automaticamente al perfezionamento della definizione agevolata.
Le Conclusioni
Il decreto analizzato conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta una via d’uscita certa e rapida dalle liti fiscali, mentre per il sistema giudiziario consente di alleggerire il carico di lavoro, in particolare quello della Corte di Cassazione. La regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente l’adesione a tali procedure, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna al pagamento dei costi di giudizio.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo si estingue. La Corte, una volta ricevuta comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che la controversia è stata inclusa negli elenchi delle liti definite, dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga i propri avvocati e i costi sostenuti, senza alcuna condanna reciproca.
Quale documento prova l’avvenuta definizione della controversia?
L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte di Cassazione è considerato prova sufficiente della regolare definizione, come previsto dalla normativa specifica.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18474 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18474 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 07/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 3331/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 5184/20/2018 depositata il 28/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 02/07/2025
La Presidente Titolare