Estinzione del Processo Tributario per Definizione Agevolata: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’adesione a una definizione agevolata, comunemente nota come “tregua fiscale”, rappresenta uno strumento cruciale per i contribuenti che desiderano risolvere le proprie pendenze con l’Amministrazione Finanziaria. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra le conseguenze dirette di tale scelta sui giudizi in corso, portando alla estinzione del processo tributario. Questa pronuncia offre importanti chiarimenti procedurali, delineando un percorso ben definito per la chiusura delle liti pendenti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il contenzioso riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata. Mentre il giudizio di legittimità era pendente, la società contribuente ha colto l’opportunità offerta dalla Legge n. 197 del 2022, aderendo alla procedura di definizione agevolata per sanare la propria posizione.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa sulla tregua fiscale (in particolare l’art. 1, commi 186 e seguenti, della Legge n. 197/2022) ha previsto la possibilità per i contribuenti di definire in modo agevolato le controversie pendenti. L’adesione a questa procedura, se perfezionata correttamente, ha come effetto principale proprio l’estinzione del processo tributario.
Il Ruolo dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie, è stata la stessa Agenzia delle Entrate a trasmettere alla Corte di Cassazione un elenco di controversie per le quali era intervenuta la regolare definizione. L’inserimento del contenzioso in tale elenco ha di fatto certificato l’avvenuta adesione del contribuente alla sanatoria e il rispetto dei requisiti di legge. Questo passaggio è fondamentale, in quanto funge da impulso per la successiva dichiarazione di estinzione da parte del giudice.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto il processo, ha fondato la propria decisione sull’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria entro i termini previsti, il processo si estingue automaticamente.
I giudici hanno rilevato che l’inclusione della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia documentava la regolare definizione della lite. Pertanto, non essendo stato notificato alcun diniego, si sono verificate tutte le condizioni previste dalla legge per l’estinzione. La Corte ha inoltre precisato che, nonostante l’estinzione, le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, sebbene nel caso specifico il processo sia stato dichiarato chiuso.
La Ripartizione delle Spese Processuali
Un aspetto di notevole interesse pratico riguarda la gestione delle spese legali. Il decreto chiarisce che, ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese a carico di una delle parti, ma ciascuna sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento.
Conclusioni
La decisione in esame conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario e ridurre i tempi della giustizia. Per i contribuenti, rappresenta una chiara indicazione che l’adesione a tali sanatorie, se correttamente eseguita, conduce a una rapida chiusura dei processi pendenti, compresi quelli in Cassazione. Per i professionisti del settore, il decreto sottolinea l’importanza di monitorare attentamente le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e le disposizioni normative che regolano l’estinzione, garantendo così una corretta gestione della chiusura delle liti.
Cosa succede a un processo tributario in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Secondo il decreto, il processo viene dichiarato estinto. L’adesione alla definizione agevolata, se regolarmente perfezionata, è una causa di cessazione del giudizio pendente.
Chi deve comunicare alla Corte l’avvenuta definizione della controversia?
Nel caso analizzato, è stata l’Agenzia delle Entrate a trasmettere alla Corte di Cassazione un elenco dei processi definiti in via agevolata, documentando così l’avvenuta regolarizzazione da parte del contribuente.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Il decreto, richiamando la normativa specifica (art. 1, comma 198, L. 197/2022), stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21929 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21929 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2409/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME;
Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6005/32/2016 depositata il 17/06/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datate 09/07/2025;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 17/07/2025