Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma la Chiusura per Definizione Agevolata
L’estinzione processo tributario a seguito di adesione a meccanismi di definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire una via d’uscita rapida dalle liti fiscali. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito il funzionamento di questo meccanismo, chiarendo come la semplice inclusione della controversia in un elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate sia sufficiente a determinare la fine del giudizio, salvo eccezioni. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La controversia, giunta fino al giudizio di legittimità, riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di un contribuente.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una normativa speciale (legge n. 197 del 2022) che ha introdotto una forma di definizione agevolata delle liti pendenti. Il contribuente ha aderito a tale procedura, e di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha inserito la specifica controversia nell’elenco ufficiale dei giudizi da estinguere, come previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della documentazione prodotta, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito della questione tributaria originaria, ma si limita a certificare il verificarsi della causa di estinzione prevista dalla normativa speciale sulla definizione agevolata.
Le Motivazioni dell’Estinzione Processo Tributario
La motivazione del decreto si fonda sull’applicazione diretta e quasi automatica delle disposizioni contenute nella legge n. 197 del 2022. La Corte ha osservato che l’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della controversia. Questo adempimento formale è di per sé sufficiente a innescare l’estinzione processo tributario.
Il riferimento normativo chiave è il comma 198 dell’art. 1 della legge citata, il quale stabilisce che, in assenza di un espresso diniego, il processo si estingue. La norma, tuttavia, fa salva la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione, secondo quanto previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile. In mancanza di tale richiesta, l’estinzione diventa definitiva.
Un altro aspetto rilevante affrontato nel decreto riguarda le spese di giudizio. In linea con quanto previsto dall’ultimo periodo dello stesso comma 198, la Corte ha stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico di una delle parti, ma una semplice compensazione di fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per ridurre il carico giudiziario. Per i contribuenti, rappresenta la certezza che, una volta aderito alla procedura e versato quanto dovuto, il contenzioso si chiuderà rapidamente senza ulteriori costi legali, a condizione che l’Agenzia delle Entrate non contesti la regolarità della definizione. La decisione sottolinea il carattere automatico del meccanismo: l’onere di un’eventuale prosecuzione del giudizio è posto sulle parti, che devono attivarsi esplicitamente qualora intendano opporsi all’estinzione. Si tratta di un’importante conferma della volontà del legislatore di semplificare e accelerare la risoluzione delle liti fiscali.
Cosa accade quando una controversia tributaria pendente in Cassazione viene inserita in un elenco per la definizione agevolata?
L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta la regolare definizione della lite e, in assenza di contestazioni, determina l’automatica estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute e anticipate. Non è prevista una condanna al pagamento delle spese a favore della controparte.
È possibile opporsi all’estinzione del processo una volta che la lite è stata inclusa nell’elenco di definizione?
Sì, il provvedimento chiarisce che le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, per discutere e potenzialmente impedire l’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20885 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20885 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 38661/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1562/02/2019 depositata il 14/05/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 14/07/2025