Estinzione del processo tributario: la via della conciliazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sulla estinzione del processo tributario a seguito di un accordo tra le parti. Quando un contribuente e un ente impositore decidono di risolvere una controversia attraverso la conciliazione, il procedimento giudiziario si chiude definitivamente. La decisione analizza anche le conseguenze di tale accordo sulle spese legali e sull’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
I Fatti del Caso: dal Ricorso alla Conciliazione
La vicenda ha origine da un contenzioso tra una società agricola in liquidazione e un Comune. La società aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che le era sfavorevole, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione con cinque motivi di ricorso. Il Comune, a sua volta, si era costituito in giudizio con un controricorso, chiedendo il rigetto delle pretese della società.
Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, le parti hanno trovato un punto d’incontro, formalizzando un accordo di conciliazione in data 30 aprile 2024. In tale accordo, la società ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato tale rinuncia. Le parti hanno inoltre concordato la compensazione integrale delle spese legali sostenute.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
Preso atto dell’accordo raggiunto e depositato, la Corte di Cassazione ha applicato l’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, in caso di rinuncia al ricorso, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo. Di conseguenza, il giudizio si è concluso senza una decisione sul merito della controversia.
La Corte ha inoltre accolto la richiesta congiunta delle parti di compensare le spese legali. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i costi dei propri avvocati, senza che la parte soccombente dovesse rimborsare quelli della controparte, proprio come previsto nell’accordo di conciliazione.
La Questione del Raddoppio del Contributo Unificato
Un punto di particolare interesse affrontato dalla Corte riguarda il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. Si tratta di un versamento aggiuntivo, di importo pari a quello già pagato per avviare il giudizio, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale obbligo scatta, però, solo in casi specifici: rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
La Corte ha chiarito che, poiché il processo si è estinto per conciliazione e non per una delle suddette ragioni, non ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo. La natura di questa misura è infatti eccezionale e, in un certo senso, sanzionatoria; pertanto, non può essere applicata al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono fondate su due principi chiari. In primo luogo, la volontà delle parti, espressa tramite la conciliazione e la rinuncia al ricorso, è sovrana nel determinare la fine del contenzioso. L’articolo 391 c.p.c. non lascia discrezionalità al giudice, che deve limitarsi a prendere atto dell’accordo e dichiarare l’estinzione del processo. In secondo luogo, le norme che impongono oneri economici aggiuntivi, come il raddoppio del contributo unificato, sono di stretta interpretazione. La loro funzione è quella di scoraggiare ricorsi infondati o pretestuosi. Poiché l’estinzione per conciliazione rappresenta una risoluzione virtuosa della lite, non rientra nella logica sanzionatoria della norma e, quindi, l’ulteriore versamento non è dovuto.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la conciliazione è uno strumento efficace per porre fine alle liti tributarie, anche quando queste sono giunte al massimo grado di giudizio. La decisione sottolinea i vantaggi di una soluzione concordata: la chiusura rapida del contenzioso e il risparmio di costi. In particolare, viene ribadito un principio fondamentale: l’estinzione del processo tributario per accordo tra le parti non comporta il pagamento del raddoppio del contributo unificato, un onere che invece grava su chi vede il proprio ricorso respinto o dichiarato inammissibile. Si tratta di un incentivo implicito alla risoluzione amichevole delle controversie, che alleggerisce il carico di lavoro dei tribunali e offre certezza alle parti.
Cosa succede a un processo in Cassazione se le parti raggiungono un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo (conciliazione) e rinunciano al ricorso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, ponendo fine alla controversia.
In caso di estinzione del processo per conciliazione, chi paga le spese legali?
In questo caso, le parti avevano previsto nell’accordo la compensazione delle spese. La Corte ha accolto la loro richiesta, decidendo che ogni parte sostenesse i propri costi legali.
Si deve pagare il raddoppio del contributo unificato se il processo si estingue per accordo tra le parti?
No, la Corte ha stabilito che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto. Questa misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non in caso di estinzione per conciliazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24251 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6920/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME (NDRNTN72E22I163X)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 6263/2021 depositata il 28/07/2021. 11/02/2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente società;
ricorre per cassazione la contribuente società con cinque motivi di ricorso;
il Comune si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso;
le parti hanno conciliato la controversia con accordo del 30 aprile 2024, prodotto in atti, nel quale prevedono la compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato conciliazione sottoscritta da entrambe, il 30 aprile2024, con rinuncia al ricorso ed accettazione;
con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, con la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità
o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, l’ 11/02/2025 .