Estinzione del Processo Tributario: Le Nuove Procedure di Definizione Agevolata
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che mette in luce l’impatto delle nuove normative volte a ridurre il contenzioso. Al centro della questione vi è l’estinzione del processo tributario come conseguenza dell’adesione a procedure di definizione agevolata. Questo decreto offre chiarimenti fondamentali su come e quando un giudizio può considerarsi concluso automaticamente, e quali sono le conseguenze per le parti in causa, specialmente riguardo alle spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un contribuente contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia, tuttavia, è stata interessata da una nuova normativa (d.l. n. 13 del 2023) pensata per accelerare la risoluzione delle liti pendenti.
In applicazione di questa legge, la specifica controversia è stata inserita in un elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, attestando così l’avvenuta definizione agevolata della pendenza. Successivamente a tale inserimento, e decorso il termine previsto dalla legge, nessuna delle parti coinvolte ha depositato un’istanza formale per la prosecuzione del giudizio.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non entra nel merito della questione originaria, ma si limita a certificare la fine del procedimento sulla base di presupposti procedurali ben definiti dalla nuova legislazione.
I giudici hanno constatato che l’inserimento della lite nell’elenco di definizione agevolata e la mancata presentazione di un’istanza di trattazione entro i termini di legge costituiscono gli elementi sufficienti per determinare l’automatica estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
Il ragionamento della Corte si fonda sull’interpretazione dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. La norma stabilisce che l’inclusione della controversia nell’elenco speciale documenta la “regolare definizione” della stessa. In assenza di un diniego o di una richiesta esplicita di continuare il processo (un’istanza di trattazione), la legge presume che le parti abbiano accettato la chiusura del contenzioso.
Il comma 12 dello stesso articolo è cruciale: se nessuna delle parti chiede di procedere entro il termine stabilito, il processo si estingue. È importante notare che una eventuale istanza finalizzata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non viene considerata valida ai fini della prosecuzione.
Un aspetto fondamentale chiarito dal decreto riguarda la gestione delle spese legali. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 citato, in caso di estinzione del processo con questa modalità, le spese “restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma ciascuna parte sostiene i propri costi.
Le Conclusioni
Questo decreto della Cassazione conferma l’efficacia delle nuove procedure di definizione agevolata come strumento per snellire la giustizia tributaria. Le implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti sono significative:
1. Automaticità dell’estinzione: L’inerzia delle parti dopo l’inserimento della lite negli elenchi di definizione porta automaticamente alla chiusura del caso.
2. Attenzione ai termini: È fondamentale monitorare i termini per la presentazione di un’eventuale istanza di trattazione, qualora si intenda proseguire il giudizio nonostante la definizione agevolata.
3. Regola sulle spese: La compensazione delle spese è la regola. Ogni parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti, un fattore da considerare attentamente nella valutazione della convenienza di proseguire o meno una causa.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario secondo le nuove procedure?
L’estinzione avviene automaticamente quando la controversia viene inserita in un apposito elenco di definizione agevolata trasmesso dall’Agenzia delle Entrate e, successivamente, nessuna delle parti presenta un’istanza per la prosecuzione del giudizio entro i termini previsti dalla legge.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo in questo modo?
In caso di estinzione del processo per le cause previste dalla normativa sulla definizione agevolata delle liti, le spese legali restano a carico della parte che le ha sostenute. Non è prevista una condanna alle spese per la parte soccombente.
Cosa succede se una parte non fa nulla dopo che la sua causa è stata inserita nell’elenco di definizione?
L’inattività è interpretata come un’accettazione della chiusura del contenzioso. Di conseguenza, il processo viene dichiarato estinto d’ufficio dal giudice, senza che sia necessaria alcuna ulteriore azione da parte dei contendenti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18289 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18289 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 16375/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e COGNOME;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE , rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CAGLIARI SEZ.DIST. SASSARI n.791/08/2021 depositata il 21/12/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 24/06/2025