Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18368/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME presso cui elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO
EMAIL
-ricorrente-
e sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso cui elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO
EMAIL
-ricorrente incidentale –
Contro
tributi
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
e
Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Roma, in persona del direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n.6443/15/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 ottobre 2016 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con distinti ricorsi, poi riuniti, NOME NOME ed NOME ricorrono per i medesimi tre motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e la direzione provinciale II di Roma, che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.6443/15/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 ottobre 2016 e non notificata, con cui veniva rigettato l’appello de i contribuenti, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della C.t.r. del Lazio 157/33/06 che a veva accolto l’appello.
I ricorsi, riuniti e confluiti in un unico fascicolo, sono stati fissati per la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente deve rilevarsi che <> (Cass. n. 27680/2021).
Dunque, nel caso di specie, il ricorso di NOME COGNOME deve essere qualificato incidentale perché notificato successivamente al primo, di identico contenuto, avanzato da NOME COGNOME.
Ancora preliminarmente, deve rilevarsi che i ricorrenti sostengono la tempestività dei ricorsi, in quanto deducono di non aver mai avuto notizia del giudizio di rinvio, non avendo ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione, che assumono non esistente.
1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano l’omessa notifica del ricorso in riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.19077/2014, la violazione degli artt.63, 16, commi 2 e 3, e 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nonché dell’art.101 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art.63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., cioè la tardività della riassunzione, ove mai venisse provata da controparte.
1.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art.63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per l’inosservanza delle norme sulla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio.
Concludono, quindi, chiedendo, in accoglimento dei motivi proposti, dichiararsi l’estinzio ne del giudizio per mancata riassunzione nei termini, con conseguente caducazione della cartella di pagamento emessa nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di NOME, Ingelman NOME e Di RAGIONE_SOCIALE, cessata il 25 maggio 1993 con denunzia del 7 giugno 1993, oggetto del giudizio di rinvio, ed annullamento delle cartelle di pagamento notificate ai soci ai fini Irpef per gli anni 1987 e 1988.
2.1. I ricorsi sono inammissibili.
In disparte il profilo dell’inammissibilità del ricorso tardivamente proposto, deve rilevarsi che, con i tre identici motivi di ricorso, sostanzialmente i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di rinvio si sia pronunziato sull’appello senza che vi fosse st ata da parte dell’Agenzia delle entrate una rituale riassunzione del processo, circostanza confermata dall’Agenzia controricorrente.
Nella specie, dunque, costituisce circostanza pacifica che non vi sia mai stato alcun ricorso in riassunzione e tanto meno una sua notifica ai soci della società estinta, raggiunti da una successiva cartella esattoriale emessa nei loro confronti a seguito della conferma, in sede di rinvio, della pretesa tributaria nei confronti della società.
Da tale circostanza, i ricorrenti vorrebbero far conseguire la nullità della sentenza impugnata e la cristallizzazione degli effetti dell’annullamento della prima pronunzia di appello, favorevole ai contribuenti ed annullata con rinvio dalla cassazione.
Deve, però, rilevarsi che tale assunto contrasta con il principio secondo cui <> (Cass. n.16689/2013).
C ome chiarito dall’Agenzia controricorrente, la mancata riassunzione del giudizio, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello, favorevole ai contribuenti, comporta, non solo l’estinzione del giudizio, ma anche la definitività dell’atto impugnato.
Dunque, a seguito dell’estinzione del giudizio, che opera anche d’ufficio (cfr. Cass. n. 23922/2016; conf. Cass. n.32276/2018; n.16002/2023), la sentenza della CTR che ha respinto nel merito l’appello di parte contribuente deve considerarsi tamquam non esset.
Pertanto nessun interesse i ricorrenti avrebbero all’accoglimento del ricorso, che, risultando fondato nel primo motivo, assorbente dei successivi, si risolverebbe nell’affermazione della definitività della cartella di pagamento emessa nei confronti della società.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo , tenuto conto dell’identità delle questioni oggetto dei distinti ricorsi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi riuniti, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 7.280,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art.13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.