Estinzione del Processo Tributario: Come Funziona la Pace Fiscale
L’estinzione del processo tributario per adesione a procedure di definizione agevolata, come la cosiddetta “pace fiscale”, rappresenta un meccanismo cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire ai contribuenti una via d’uscita dalle liti pendenti. Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale di questa procedura: l’automaticità dell’estinzione in assenza di una specifica istanza di prosecuzione del giudizio.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale Risolta
Una società a responsabilità limitata si trovava in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. La disputa, dopo una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione.
Nel corso del giudizio, l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha presentato un’istanza per dichiarare l’estinzione del processo. La ragione? La controversia era stata risolta attraverso la procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018, una delle misure introdotte con la “pace fiscale”.
L’Estinzione del Processo Tributario e il Ruolo del D.L. 119/2018
La normativa in questione offriva ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti pagando importi ridotti. La legge stabiliva però una condizione precisa per evitare l’estinzione automatica del processo: una delle parti avrebbe dovuto presentare un’istanza di trattazione, manifestando la volontà di proseguire il giudizio, entro un termine perentorio.
Il Termine del 31 Dicembre 2020: Un Momento Decisivo
La norma (comma 13 dell’art. 6 del D.L. 119/2018) fissava al 31 dicembre 2020 la data ultima per presentare tale istanza. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che nessuna delle parti si era attivata entro questa scadenza. L’eventuale richiesta di trattazione finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione. Di conseguenza, il mancato impulso processuale ha determinato la cessazione della materia del contendere.
La Disciplina delle Spese Legali
Un altro aspetto rilevante chiarito dal decreto riguarda le spese processuali. L’ultimo periodo del medesimo comma 13 stabilisce che, in caso di estinzione del processo per le cause descritte, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma una semplice compensazione di fatto, poiché ciascuna parte sopporta i propri costi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con il suo decreto, non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a prendere atto di una situazione giuridica già consolidata. Le motivazioni sono lineari e si basano su un’interpretazione letterale della norma. La Corte osserva che, essendo stata confermata l’avvenuta definizione della lite ai sensi di legge e non essendo pervenuta alcuna istanza di prosecuzione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, il processo si è estinto de iure (per legge) a quella data. Il decreto della Corte, quindi, ha una funzione meramente dichiarativa: certifica un’estinzione già avvenuta automaticamente per effetto della legge, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali.
Le Conclusioni
Il provvedimento in esame offre importanti conclusioni pratiche. In primo luogo, ribadisce l’efficacia e l’automaticità del meccanismo di estinzione del processo tributario legato alle sanatorie fiscali. I contribuenti e i loro legali devono prestare massima attenzione ai termini perentori stabiliti dal legislatore, poiché il loro decorso produce effetti irreversibili. In secondo luogo, chiarisce in modo definitivo il regime delle spese legali: in caso di definizione agevolata, vige il principio secondo cui ogni parte sostiene i propri costi, un elemento da considerare attentamente nella valutazione di convenienza dell’adesione a tali procedure.
Cosa succede a un processo tributario se le parti aderiscono alla “pace fiscale”?
Se una delle parti aderisce a una definizione agevolata della lite come quella prevista dal D.L. 119/2018, il processo si avvia verso l’estinzione, a meno che una delle parti non manifesti espressamente la volontà di proseguire il giudizio.
Qual è la conseguenza se nessuna delle parti chiede di proseguire il giudizio entro il termine previsto dalla legge?
Se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione entro il termine perentorio fissato dalla legge (in questo caso, il 31 dicembre 2020), il processo si estingue automaticamente per legge. La successiva pronuncia del giudice ha solo valore dichiarativo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite?
In caso di estinzione del processo per adesione a una definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18231 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18231 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12938/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 3714/01/2021 depositata il 15/11/2021, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione.
Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 26/06/2025