Estinzione processo tributario: l’effetto della Pace Fiscale
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, comunemente note come ‘pace fiscale’, rappresenta una via d’uscita per molti contribuenti coinvolti in liti pendenti con l’amministrazione finanziaria. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale scelta sul giudizio in corso, portando a una automatica estinzione del processo tributario. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso in esame vedeva contrapposti una società e un suo rappresentante all’Agenzia delle Entrate. I contribuenti avevano impugnato una sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione.
Tuttavia, nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno scelto di avvalersi delle disposizioni contenute nella Legge n. 197 del 2022, aderendo alla procedura di definizione agevolata per chiudere la lite pendente. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha trasmesso alla Corte l’elenco delle controversie per le quali la definizione si era perfezionata, includendo anche quella in oggetto.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Processo Tributario
Preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che documentava la regolare definizione della controversia, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo. Questa decisione non entra nel merito della questione originaria (la legittimità dell’atto impositivo), ma si limita a certificare la fine del contenzioso per effetto dell’accordo transattivo raggiunto tra il contribuente e il Fisco, secondo le modalità previste dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
Il fondamento giuridico della decisione risiede nell’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce che, nei casi di definizione agevolata delle liti pendenti, il processo si estingue. La Corte ha semplicemente applicato questa disposizione, rilevando che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituiva prova del perfezionamento della procedura.
Un punto cruciale affrontato nel decreto riguarda la gestione delle spese processuali. La normativa prevede espressamente che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che nessuna delle parti viene condannata a rimborsare le spese legali all’altra; ognuno sostiene i propri costi. Viene fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere su questo o altri aspetti, come previsto dal Codice di procedura civile.
Le Conclusioni
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale per chiunque valuti l’adesione a una sanatoria fiscale: la procedura, se perfezionata correttamente, conduce alla cessazione automatica della materia del contendere e, di conseguenza, all’estinzione del processo. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Certezza del Diritto: Il contribuente ottiene la certezza della chiusura della lite, senza attendere i tempi e l’incertezza di una sentenza definitiva.
2. Gestione delle Spese: La regola sulla compensazione delle spese (ognuno paga per sé) è un elemento da considerare attentamente nel calcolo della convenienza economica dell’adesione alla definizione agevolata.
3. Automatismo: La Corte agisce quasi come un notaio, prendendo atto della volontà delle parti e della conformità alla legge, senza dover analizzare ulteriormente il merito della disputa.
In sintesi, la decisione conferma che gli strumenti di pace fiscale sono concepiti per deflazionare il contenzioso tributario, offrendo una via d’uscita che si traduce, sul piano processuale, in una rapida e definitiva estinzione del giudizio.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata (pace fiscale)?
Il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia senza una decisione nel merito della questione, sulla base della normativa che regola la definizione agevolata.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Secondo il decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non c’è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
La dichiarazione di estinzione del processo è automatica dopo aver aderito alla pace fiscale?
Sì, il processo è essenzialmente automatico. Una volta che l’Agenzia delle Entrate attesta il perfezionamento della definizione agevolata e lo comunica al giudice, quest’ultimo rileva la circostanza e dichiara l’estinzione del processo, come previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19508 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19508 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4249/2017 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME e dall’avvocato NOME
contro
AGENZIA DELL’ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1238/16/2016 depositata il 04/07/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 11/07/2025
La Presidente Titolare