Estinzione processo tributario: come funziona con la Pace Fiscale
L’estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata, comunemente nota come “pace fiscale”, rappresenta una via d’uscita per molte controversie pendenti tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale di questa procedura: la gestione delle spese processuali. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I fatti di causa
Il caso nasce da un ricorso presentato dall’Agenzia Fiscale dinanzi alla Corte di Cassazione, contro una sentenza favorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale nei confronti di una nota società finanziaria operante nel settore automobilistico. La controversia riguardava un atto impositivo che la società contribuente aveva impugnato con successo nel precedente grado di giudizio.
Tuttavia, durante la pendenza del ricorso in Cassazione, è intervenuta una novità normativa cruciale: la Legge n. 197/2022, che ha introdotto una nuova opportunità di definizione agevolata delle liti fiscali. L’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia Fiscale, ha quindi presentato un’istanza per l’estinzione del giudizio, dando atto che la controversia era stata regolarmente definita secondo le disposizioni di legge.
La definizione agevolata e l’estinzione del processo tributario
La normativa sulla “pace fiscale” (in particolare, l’art. 1, commi 186-203 della L. 197/2022) permette ai contribuenti di chiudere le liti pendenti pagando un importo ridotto, senza sanzioni e interessi. Quando un contribuente aderisce a questa procedura e perfeziona il pagamento, la ragione stessa del contendere viene meno.
Di conseguenza, il processo in corso non ha più motivo di esistere e deve essere dichiarato estinto. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha preso atto della richiesta e della documentazione che attestava la regolarità della definizione della lite, procedendo a dichiarare l’estinzione del processo tributario.
La disciplina delle spese processuali
Un punto cruciale in questi scenari è la ripartizione delle spese legali sostenute dalle parti fino a quel momento. La legge stessa, al comma 198 dell’art. 1, risolve la questione in modo chiaro. La norma stabilisce che, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Questo significa che non c’è una condanna alle spese per la parte “soccombente”, come avverrebbe in un giudizio ordinario. Ciascuna parte, semplicemente, paga i propri avvocati e i costi sostenuti. La Corte, nel suo decreto, applica pedissequamente questa disposizione.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni del decreto sono di natura prettamente procedurale. La Corte Suprema non entra nel merito della controversia originaria, poiché non è più necessario. Il suo ruolo si limita a verificare che i presupposti per l’estinzione, previsti dalla legge speciale, siano stati rispettati. Preso atto della richiesta congiunta e della documentazione attestante la definizione della lite, il collegio dichiara l’estinzione del processo. La decisione sulle spese è una diretta conseguenza dell’applicazione del comma 198, che deroga alla regola generale sulla soccombenza. Il decreto, inoltre, fa salva la possibilità per le parti di chiedere un’udienza specifica per discutere la liquidazione delle spese, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, sebbene nella pratica, data la chiarezza della norma, tale eventualità sia rara.
Le conclusioni
La decisione in esame conferma un principio fondamentale delle procedure di definizione agevolata: la volontà del legislatore è quella di incentivare la chiusura delle pendenze fiscali offrendo un percorso semplice e con costi certi. Stabilire che ogni parte sopporti le proprie spese elimina un ulteriore elemento di incertezza e potenziale contenzioso, facilitando l’adesione alla “pace fiscale”. Per i contribuenti e i loro consulenti, questo significa poter calcolare con precisione i costi totali della definizione, senza il rischio di essere condannati a rimborsare le spese legali all’Amministrazione Finanziaria, anche nei casi in cui, in assenza di accordo, sarebbero risultati soccombenti nel merito.
Cosa succede a un processo tributario in Cassazione se le parti aderiscono alla definizione agevolata della lite?
Il processo viene dichiarato estinto, poiché la controversia che ne era oggetto è stata risolta attraverso la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge.
In caso di estinzione del processo tributario per pace fiscale, chi paga le spese legali?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute. Non vi è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Dopo l’estinzione per definizione agevolata, le parti possono ancora discutere sulla ripartizione delle spese?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’apposita udienza per discutere sulle spese, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20892 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20892 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12864/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 1187/34/2015 depositata il 13/11/2015, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 -203, L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 14/07/2025