Estinzione Processo Tributario: Analisi del Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata rappresenta un tema di grande attualità per contribuenti e professionisti. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su come la cosiddetta ‘tregua fiscale’, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, impatta sui giudizi pendenti. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne i meccanismi e le conseguenze pratiche.
Il caso in esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole a due società contribuenti. La controversia riguardava un atto impositivo che era stato inserito nell’elenco, trasmesso dalla stessa Amministrazione Finanziaria, delle liti fiscali definite secondo le procedure di sanatoria previste dalla normativa.
L’inclusione in tale elenco, secondo la legge, documenta la regolare definizione della controversia, aprendo la strada alla chiusura del contenzioso pendente in Cassazione.
La normativa sulla definizione agevolata e l’estinzione processo tributario
Il decreto della Corte si fonda su specifiche disposizioni normative volte a ridurre il contenzioso tributario. La norma chiave è l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, che stabilisce l’estinzione del processo in caso di definizione agevolata della lite. Questo meccanismo è stato potenziato dal D.L. n. 13/2023, che ha introdotto procedure accelerate per la dichiarazione di estinzione.
In sostanza, se il contribuente aderisce alla sanatoria e non vi è un diniego formale da parte dell’Agenzia, il processo si estingue automaticamente. La legge, tuttavia, lascia una porta aperta: le parti possono comunque chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un mero notaio della volontà del legislatore. Rilevato che la controversia era stata inserita nell’elenco dei procedimenti definiti in via agevolata e che non risultava alcun provvedimento di diniego, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo tributario. La Corte ha sottolineato che l’inserimento nell’elenco da parte dell’Amministrazione Finanziaria è prova sufficiente della regolarizzazione della pendenza. Per quanto riguarda le spese legali, il decreto ha applicato la regola specifica prevista dalla normativa sulla sanatoria: le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Questo significa che non vi è una condanna alle spese per la parte ‘soccombente’, ma ciascuna parte sostiene i propri costi.
Le conclusioni
La decisione in commento conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso pendente, anche in sede di legittimità. Per i contribuenti, ciò significa che l’adesione corretta alla sanatoria può portare a una rapida chiusura della lite, con il vantaggio che le spese legali sostenute non verranno rimborsate ma neanche addebitate alla controparte. Resta fondamentale la possibilità, per entrambe le parti, di richiedere un’udienza qualora sorgano contestazioni sulla validità o sull’efficacia della definizione agevolata, garantendo così il pieno diritto di difesa.
Perché il processo tributario è stato dichiarato estinto?
Il processo è stato dichiarato estinto perché la controversia è stata oggetto di una definizione agevolata (sanatoria fiscale), come documentato dall’inserimento della pratica in un apposito elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria, in conformità con la Legge n. 197/2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per sanatoria?
Secondo la normativa applicata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi legali e non vi è una condanna al rimborso delle spese a favore di una delle parti.
La dichiarazione di estinzione è una decisione definitiva?
Non necessariamente. La legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, per discutere nel merito l’estinzione o altre questioni procedurali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18767 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18767 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 20114/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese da ll’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 4419/07/2019 depositata il 11/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 08/07/2025