Estinzione del Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una via d’uscita strategica per porre fine a lunghe e costose controversie con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce l’applicazione delle normative sulla definizione agevolata delle liti, confermando come l’adesione a queste procedure da parte del contribuente porti alla chiusura definitiva del contenzioso. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La controversia vedeva contrapposte l’Agenzia delle Entrate e due società contribuenti. L’Agenzia aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza di merito favorevole alle aziende. Nel corso del giudizio di legittimità, le società hanno deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 197 del 2022, che consente di chiudere le pendenze tributarie attraverso una definizione agevolata, comunemente nota come “sanatoria” o “pace fiscale”.
L’adesione alla procedura è stata formalizzata e l’Agenzia delle Entrate stessa ha trasmesso alla Corte un elenco di controversie per le quali era stata perfezionata la definizione, includendovi proprio quella in oggetto. Questo passaggio è stato cruciale, in quanto ha attestato ufficialmente la regolarità della procedura di sanatoria intrapresa dalle società.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della documentazione prodotta, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito della questione originaria (la legittimità dell’atto impositivo), ma si limita a certificare che, in virtù dell’avvenuta definizione agevolata, non sussistono più le condizioni per proseguire il giudizio.
Le Motivazioni dietro l’Estinzione del Processo Tributario
Le motivazioni del decreto si fondano su una precisa catena normativa. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce la prova della “regolare definizione della controversia” secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 186 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022.
Inoltre, non essendo pervenuto alcun diniego da parte dell’amministrazione finanziaria (ai sensi del comma 200 della stessa legge), si sono realizzati tutti i presupposti per l’applicazione del comma 198, che stabilisce esplicitamente che in questi casi “il processo si è estinto”.
La Corte ha anche precisato due aspetti fondamentali:
1. Salvaguardia per le parti: L’estinzione non preclude alle parti la possibilità di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero di dover contestare l’avvenuta estinzione.
2. Regime delle spese: In conformità con l’ultimo periodo del citato comma 198, le spese legali del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, ciascuna parte paga il proprio avvocato, senza che vi sia una condanna alle spese per la parte soccombente, dato che il giudizio si chiude senza una decisione di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto ribadisce l’efficacia e l’automatismo delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta una conferma che l’adesione a tali meccanismi, se eseguita correttamente, porta a una conclusione certa e definitiva della lite, anche se questa è pendente in Cassazione.
L’aspetto più rilevante è la chiarezza sul regime delle spese legali: la norma prevede una compensazione di fatto, incentivando le parti a trovare una soluzione transattiva piuttosto che proseguire un contenzioso i cui costi, in caso di estinzione per sanatoria, non sarebbero recuperabili. Questa pronuncia offre quindi un importante punto di riferimento per le strategie difensive e per la valutazione della convenienza ad aderire a future procedure di pace fiscale.
Cosa accade a un processo tributario in Cassazione se il contribuente aderisce a una sanatoria?
Se l’adesione alla procedura di definizione agevolata è regolare e viene confermata dall’Agenzia delle Entrate, il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia senza una decisione sul merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
In base alla normativa specifica applicata in questo caso (L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte paga i propri costi legali.
È possibile opporsi alla dichiarazione di estinzione del processo?
Sì, la decisione chiarisce che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora intendessero contestare i presupposti dell’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22665 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22665 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11880/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese da ll’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n.7881/16/2021 depositata il 08/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 28/07/2025