Estinzione Processo Tributario: La Nuova Procedura Accelerata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia fiscale può concludersi. Recentemente, il legislatore ha introdotto nuove procedure per accelerare la definizione delle liti pendenti, specialmente quelle in Corte di Cassazione. Un recente decreto della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico di come queste nuove norme vengano applicate, portando a una rapida chiusura del contenzioso. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Una società e i suoi rappresentanti legali avevano impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso contrapponeva i contribuenti all’Agenzia delle Entrate. In applicazione di recenti disposizioni normative volte a ridurre il carico dei giudizi di legittimità, la controversia in questione è stata inserita in un apposito elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. Tale inserimento segnalava che la lite rientrava tra quelle definibili secondo una procedura agevolata.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non è entrata nel merito della questione fiscale, ma si è basata su un presupposto puramente procedurale. La Corte ha rilevato che, in seguito all’inclusione della controversia nell’elenco per la definizione agevolata, nessuna delle parti aveva presentato un’istanza di trattazione entro i termini di legge per manifestare la volontà di proseguire il giudizio. Di conseguenza, il processo è stato dichiarato estinto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto si fonda sull’applicazione diretta dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. La Corte ha spiegato che l’inserimento della causa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è di per sé sufficiente a documentare la regolare definizione della controversia. In assenza di un’istanza di trattazione, che avrebbe segnalato la volontà di una delle parti di continuare il contenzioso, la legge prevede automaticamente l’estinzione. La Corte ha precisato che un’eventuale istanza finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione. In base al comma 12 dell’art. 5, l’assenza di tale iniziativa processuale comporta, pertanto, l’estinzione del giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che, conformemente a quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, ogni parte deve farsi carico delle spese che ha anticipato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa decisione conferma l’efficacia delle nuove procedure di definizione accelerata delle liti fiscali. Per i contribuenti e i professionisti, le implicazioni sono significative:
1. Automatismo dell’Estinzione: L’inclusione in specifici elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate può portare all’estinzione processo tributario in modo quasi automatico se le parti non si attivano.
2. Onere di Attivazione: La parte che ha ancora interesse alla discussione nel merito deve presentare una specifica istanza di trattazione entro i termini perentori, pena la chiusura del procedimento.
3. Gestione delle Spese: In caso di estinzione tramite questa procedura, la regola generale è che non vi è una condanna alle spese; ciascuna parte sopporta i propri costi.
Il decreto lascia comunque aperta la possibilità per le parti di richiedere una fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, offrendo un’ulteriore, seppur specifica, via per la discussione.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario secondo la nuova procedura?
L’estinzione si verifica quando la controversia è inserita in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate e nessuna delle parti presenta, entro il termine di legge, un’istanza di trattazione per proseguire il giudizio.
Cosa deve fare una parte che vuole evitare l’estinzione del processo?
La parte interessata a continuare il giudizio deve presentare una formale istanza di trattazione alla Corte. Un’istanza finalizzata unicamente a ottenere la dichiarazione di estinzione non è sufficiente per impedire la chiusura del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo con questa procedura?
In caso di estinzione del processo secondo questa specifica normativa, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22739 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22739 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 3654/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n.867/06/2021 depositata il 09/07/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 29/07/2025