Estinzione Processo Tributario: Le Nuove Regole Spiegate dalla Cassazione
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto emblematico, ha chiarito l’applicazione delle nuove norme sulla definizione agevolata delle liti, mostrando come l’inerzia delle parti possa portare alla chiusura automatica del giudizio. Analizziamo questo caso per capire le implicazioni pratiche per cittadini e imprese.
Il Contesto del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda ha origine da un ricorso presentato da un contribuente contro un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Dopo una prima decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la questione è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione per un giudizio di legittimità.
È in questa fase che interviene un fattore decisivo: la normativa introdotta per ridurre il contenzioso pendente e accelerare la risoluzione delle liti fiscali.
La Svolta: La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
In ottemperanza a recenti disposizioni legislative (in particolare l’art. 5 della legge n. 130 del 2022), l’Agenzia delle Entrate ha inserito la controversia in esame in un apposito elenco trasmesso alla Corte. Tale inserimento documenta la volontà di definire la lite in modo agevolato, secondo le procedure previste dalla legge.
La normativa stabilisce che, una volta avviata questa procedura, le parti hanno un termine per manifestare il loro interesse a proseguire il giudizio. In assenza di una specifica richiesta di trattazione della causa, il processo è destinato a concludersi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di rilievi chiari e lineari. I giudici hanno constatato che l’inserimento della controversia nell’elenco per la definizione agevolata costituiva prova della regolare definizione della pendenza. Successivamente, hanno verificato che nessuna delle parti aveva presentato, entro il termine di legge, un’istanza di trattazione per proseguire la discussione nel merito.
Un punto cruciale sottolineato dalla Corte è che un’eventuale richiesta volta unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non equivale a un’istanza di trattazione valida. Di conseguenza, applicando il dettato normativo (art. 5, comma 12, L. 130/2022), il processo si è automaticamente estinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Il decreto della Cassazione si conclude con la dichiarazione di estinzione processo tributario. Questa decisione comporta due conseguenze pratiche fondamentali. In primo luogo, la lite si chiude definitivamente senza una pronuncia sul merito. In secondo luogo, per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha specificato che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5, esse rimangono a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, non vi è una condanna alle spese, ma ciascuna parte sostiene i propri costi.
Questa pronuncia ribadisce l’importanza per i contribuenti e i loro difensori di monitorare attentamente le procedure di definizione agevolata e di agire tempestivamente qualora intendano proseguire il giudizio, per evitare un’estinzione automatica del processo.
Cosa succede a un processo tributario se la lite viene inclusa in un elenco per la definizione agevolata?
Se la controversia viene inserita in un elenco per la definizione agevolata, come previsto dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e nessuna delle parti presenta un’istanza per continuare il processo entro i termini di legge, il processo si estingue automaticamente.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Secondo quanto stabilito dal decreto, in caso di estinzione del processo per questa causa, le spese legali restano a carico della parte che le ha sostenute. Ciascuna parte, quindi, paga i propri costi legali senza che vi sia una condanna a carico della controparte.
Una richiesta per far dichiarare l’estinzione del processo è valida per evitarla?
No. Il decreto chiarisce che un’istanza finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida ‘istanza di trattazione’ ai sensi del comma 12 dell’art. 5. Per evitare l’estinzione è necessaria una richiesta esplicita di prosecuzione del giudizio nel merito.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19053 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19053 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14752/2020 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2055/03/2019 depositata il 08/04/2019 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 03/07/2025