Estinzione del Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario rappresenta una modalità di chiusura della lite tra contribuente e Fisco che non giunge a una sentenza sul merito della questione. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto, ha fornito chiarimenti cruciali su una specifica ipotesi di estinzione legata alle procedure di definizione agevolata delle controversie. Questo provvedimento evidenzia come l’inerzia delle parti, in determinati contesti normativi, possa condurre automaticamente alla fine del contenzioso.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una società a responsabilità limitata contro un atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria. La controversia, dopo aver percorso i gradi di merito, era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità. Durante la pendenza del processo in Cassazione, è intervenuta una nuova normativa volta a ridurre il contenzioso tributario attraverso meccanismi di definizione agevolata.
La Normativa sulla Definizione Agevolata delle Liti Pendenti
Il legislatore, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione delle liti fiscali, ha introdotto disposizioni specifiche (in particolare, l’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’art. 40 del d.l. n. 13 del 2023). Queste norme prevedono che le controversie per le quali è stata perfezionata la definizione agevolata vengano inserite in appositi elenchi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate alla Corte di Cassazione. L’inserimento in tale elenco documenta la regolare definizione della lite.
La legge stabilisce un meccanismo preciso: una volta che la controversia è nell’elenco, se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione entro un termine perentorio, il processo si estingue di diritto.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha preso atto che la controversia era stata inclusa nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria, attestando così la regolare definizione della pendenza. I giudici hanno quindi verificato se, successivamente a tale inserimento, le parti avessero manifestato la volontà di proseguire il giudizio.
Poiché nessuna delle parti ha depositato un’istanza formale per la trattazione del ricorso nel merito entro il termine previsto dalla legge, la Corte ha applicato la conseguenza automatica prevista dalla normativa: la declaratoria di estinzione del processo.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una stretta interpretazione della normativa speciale. La Corte ha sottolineato che l’inserimento della controversia nell’elenco per la definizione agevolata, unito all’assenza di un diniego e, soprattutto, alla mancata presentazione di un’istanza di trattazione, integra pienamente la fattispecie estintiva. I giudici hanno inoltre precisato che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio. La legge, infatti, richiede una chiara manifestazione di volontà di continuare la lite nel merito. In assenza di tale impulso, il processo si conclude. Infine, conformemente a quanto disposto dalla normativa, le spese legali del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute.
Le Conclusioni
Questo decreto conferma l’efficacia dei meccanismi automatici di estinzione del processo tributario previsti dalle leggi di definizione agevolata. Per i contribuenti e i professionisti, la lezione è chiara: aderire a una sanatoria e vedere la propria lite inserita negli appositi elenchi crea una presunzione di abbandono del contenzioso. Se si intende, nonostante la definizione, proseguire il giudizio per qualsiasi motivo, è indispensabile attivarsi presentando una formale istanza di trattazione entro i termini di legge. In caso contrario, l’inerzia porterà ineluttabilmente all’estinzione del processo, con la consolidazione degli effetti della definizione agevolata e con l’obbligo per ciascuna parte di sostenere le proprie spese legali.
Cosa succede a un processo tributario se, dopo l’adesione a una definizione agevolata, nessuna delle parti chiede di andare avanti?
Il processo viene dichiarato estinto automaticamente. L’inserimento della controversia negli elenchi della definizione agevolata e l’assenza di un’istanza di trattazione entro i termini di legge portano alla sua chiusura.
Una richiesta che mira solo a far dichiarare l’estinzione è valida per far proseguire il processo?
No. La Corte ha chiarito che un’istanza finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione non equivale alla richiesta di trattazione nel merito necessaria per evitare la chiusura automatica del procedimento.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
La legge prevede espressamente che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20633 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20633 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2372/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dell’avvocato NOME COGNOME;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE , rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5696/03/2021 depositata il 15/06/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 14/07/2025