Estinzione Processo Tributario: Analisi del Decreto per Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta un esito sempre più frequente nelle aule di giustizia, specialmente a seguito delle normative sulla definizione agevolata delle liti. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questa procedura funzioni nella pratica, delineando un percorso quasi automatico verso la chiusura del contenzioso una volta che il contribuente aderisce a una sanatoria. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso di un contribuente avverso un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Dopo i primi gradi di giudizio, la controversia era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, è intervenuta una normativa che consentiva la definizione agevolata delle liti pendenti. Il contribuente ha colto questa opportunità, regolarizzando la propria posizione con il Fisco, e l’Agenzia delle Entrate ha inserito la controversia in un apposito elenco trasmesso alla Corte, attestando l’avvenuta definizione.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto dell’avvenuta definizione agevolata, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale (in particolare l’art. 5 della L. 130/2022). I giudici hanno rilevato che, a seguito dell’inserimento della lite nell’elenco delle controversie definite, nessuna delle parti – né il contribuente né l’Agenzia delle Entrate – aveva presentato un’istanza di trattazione per proseguire il giudizio entro i termini di legge. Questa omissione è stata decisiva per determinare l’esito del procedimento.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si articola su due pilastri fondamentali:
1. La prova della definizione agevolata: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce, secondo la Corte, prova sufficiente della regolare definizione della lite. Questo atto documenta che la materia del contendere è venuta meno, rendendo superfluo proseguire il giudizio.
2. L’assenza di istanza di trattazione: La legge prevede un meccanismo specifico: una volta attestata la definizione, le parti hanno un termine per manifestare l’interesse a continuare il processo. Se, come nel caso di specie, nessuna parte presenta tale istanza, il processo si estingue automaticamente. La Corte chiarisce che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere una pronuncia di estinzione non sarebbe considerata una valida istanza di trattazione ai fini della prosecuzione. Infine, per quanto riguarda le spese legali, il decreto applica la regola prevista dalla normativa speciale, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione.
Le Conclusioni
Questo decreto conferma un principio di notevole importanza pratica per contribuenti e professionisti. L’adesione a una definizione agevolata delle liti pendenti innesca un meccanismo che porta, nella maggior parte dei casi, all’estinzione automatica del processo tributario. È cruciale comprendere che il silenzio delle parti dopo la comunicazione della definizione equivale a un assenso alla chiusura del giudizio. La decisione stabilisce inoltre un punto fermo sulla sorte delle spese legali: in caso di estinzione per questa causa, ciascuna parte sopporta i propri costi, in deroga ai principi generali sulla soccombenza. Questa pronuncia rafforza l’efficacia degli strumenti di deflazione del contenzioso, semplificando la chiusura delle pendenze tributarie e alleggerendo il carico dei tribunali.
Cosa succede a un processo in Cassazione se la lite tributaria viene definita in via agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, a condizione che nessuna delle parti presenti un’istanza di trattazione per chiederne la prosecuzione entro i termini stabiliti dalla legge.
È necessario presentare un’istanza specifica per ottenere l’estinzione del processo tributario dopo la definizione agevolata?
No, l’estinzione è un effetto quasi automatico. La procedura si attiva con l’attestazione della definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e si perfeziona con la mancata presentazione di un’istanza di trattazione da parte dei contendenti.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata della controversia?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. La legge speciale prevede che non vi sia una condanna alle spese a carico di una delle parti, ma che ognuna sostenga i propri costi.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19002 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19002 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 29542/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFF CONTROLLI LEGALE DI ANCONA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 551/03/2021 depositata il 24/05/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 27/06/2025