Estinzione Processo Tributario: Come la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia fiscale può concludersi senza una sentenza di merito. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto, ha chiarito come l’adesione a una definizione agevolata delle liti pendenti possa portare direttamente a questa conclusione, semplificando l’iter per cittadini e amministrazione. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato dall’Agenzia Fiscale contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. La controversia, giunta fino all’ultimo grado di giudizio, ha però subito una svolta decisiva. L’Agenzia Fiscale ha comunicato di aver inserito l’atto impositivo oggetto del contendere in un elenco specifico, predisposto in attuazione di una legge sulla definizione agevolata delle liti (Legge n. 197 del 2022). Questo inserimento attestava, di fatto, che la controversia era stata regolarmente definita tramite la procedura di sanatoria fiscale.
Estinzione Processo Tributario per Definizione Agevolata
La normativa di riferimento (art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022) è molto chiara in proposito. Stabilisce che nelle controversie pendenti in cui il contribuente aderisce alla definizione agevolata, il processo si estingue. L’estinzione del processo tributario non è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice, ma è una conseguenza diretta prevista dal legislatore per favorire la chiusura dei contenziosi.
La legge prevede che l’inserimento della controversia negli elenchi dell’amministrazione finanziaria, in assenza di un successivo diniego, costituisce prova della avvenuta definizione. Questo meccanismo accelera notevolmente i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi, anche in Cassazione.
La Ripartizione delle Spese Processuali
Un aspetto fondamentale, disciplinato dallo stesso comma 198, riguarda le spese legali. La norma stabilisce che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ciascuna parte sostiene i propri costi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato il proprio decreto su un’analisi lineare della normativa. I giudici hanno rilevato che l’inserimento dell’atto impositivo nell’elenco trasmesso dall’Agenzia Fiscale documentava in modo inequivocabile la regolare definizione della controversia secondo le forme previste dalla Legge n. 197 del 2022. Inoltre, hanno constatato l’assenza, allo stato attuale, di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione.
Di conseguenza, ricorrendo tutti i presupposti di legge, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la norma e dichiarare l’estinzione del processo. Ha inoltre precisato che resta salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti le condizioni per l’estinzione.
Le Conclusioni
Questo decreto conferma un principio di fondamentale importanza pratica per i contribuenti e i professionisti del settore. L’adesione a una sanatoria fiscale, se perfezionata e riconosciuta dall’Agenzia Fiscale tramite l’inserimento negli appositi elenchi, produce l’effetto automatico dell’estinzione del processo tributario pendente. Tale provvedimento snellisce le procedure, riduce il carico di lavoro degli uffici giudiziari e offre una via d’uscita certa dalle controversie fiscali. La regola sulla compensazione delle spese legali, infine, rappresenta un ulteriore incentivo alla definizione agevolata, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna ai costi del giudizio.
Cosa succede a un processo tributario se si aderisce a una definizione agevolata?
Secondo il decreto, se l’Agenzia Fiscale attesta l’avvenuta definizione della controversia includendo l’atto nell’apposito elenco previsto dalla legge, il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La normativa richiamata nel decreto stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte sostiene i propri costi.
La dichiarazione di estinzione da parte del giudice è automatica?
Sì, è una conseguenza diretta prevista dalla legge una volta che sono soddisfatte le condizioni, come l’inserimento della lite negli elenchi dell’Agenzia e l’assenza di un diniego. Tuttavia, le parti conservano la possibilità di richiedere la fissazione di un’udienza se contestano la sussistenza di tali condizioni.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19071 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19071 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
sul ricorso iscritto al n. 25118/2020 R.G. proposto da: DELLO STATO
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME e dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 195/06/2020 depositata il 16/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025
La Presidente Titolare