Estinzione Processo Tributario: Cosa Succede Dopo la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta un momento cruciale per molti contribuenti e professionisti del settore. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti sulle conseguenze procedurali derivanti dalla definizione agevolata delle controversie, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Analizziamo insieme questo provvedimento per capire come l’adesione a una sanatoria fiscale possa portare alla chiusura definitiva del contenzioso.
I Fatti del Caso: Una Società e l’Agenzia delle Entrate
Il caso in esame vedeva contrapposti una società a responsabilità limitata e l’Agenzia delle Entrate in un giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. La controversia originava da un atto impositivo che la società aveva impugnato. Nel corso del giudizio, la società ha approfittato della normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti, regolarizzando la propria posizione con il Fisco.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha inserito la controversia in un elenco ufficiale di liti definite, trasmettendolo alla Corte di Cassazione per ottenere la formale dichiarazione di estinzione del processo.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, con un decreto, ha accolto la richiesta e ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo tributario. La decisione si basa sull’applicazione diretta della normativa speciale introdotta per accelerare la chiusura dei giudizi di legittimità interessati dalla definizione agevolata. La Corte ha riconosciuto che l’inserimento della lite nell’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova sufficiente della regolare definizione della controversia, attivando così il meccanismo di estinzione automatica previsto dalla legge.
Le Motivazioni Giuridiche
Le motivazioni del decreto si fondano interamente sulle disposizioni introdotte per gestire le definizioni agevolate. Ecco i punti chiave:
Il Ruolo della Legge di Bilancio 2023
La Corte ha fatto riferimento all’articolo 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022. Questa normativa ha permesso ai contribuenti di chiudere le pendenze fiscali a condizioni vantaggiose. Il comma 198 della stessa legge stabilisce che, una volta perfezionata la definizione, il processo si estingue. Il decreto legislativo n. 13 del 2023 ha ulteriormente semplificato la procedura, prevedendo la trasmissione di elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate per documentare le liti definite.
La Gestione delle Spese Legali
Un aspetto fondamentale chiarito dal decreto riguarda le spese processuali. Ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 198, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese legali del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese a carico di una delle parti, ma ciascuna sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento.
Le Conclusioni
Il decreto analizzato offre importanti implicazioni pratiche:
1. Certezza Procedurale: L’inserimento nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate è un meccanismo rapido e certo per documentare la definizione della lite e ottenere l’estinzione del processo, riducendo i tempi della giustizia.
2. Nessuna Sorpresa sulle Spese: La regola sulla compensazione delle spese fornisce chiarezza ai contribuenti che scelgono la via della definizione agevolata. Sanno in anticipo che, oltre all’importo della sanatoria, dovranno sostenere solo le proprie spese legali, senza rischiare una condanna a pagare quelle della controparte.
3. Salvezza dell’Udienza: La legge lascia comunque aperta una porta: le parti possono ancora chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione. Tuttavia, in assenza di tale richiesta, l’estinzione diventa l’esito naturale e automatico del procedimento.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia?
Il processo viene dichiarato estinto. L’inserimento della lite nell’apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte di Cassazione documenta la regolarizzazione della pendenza e porta alla chiusura del procedimento giudiziario.
Come viene gestita la ripartizione delle spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna al pagamento delle spese della controparte; ciascuno sostiene i propri costi legali.
L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è sufficiente per dichiarare l’estinzione del processo?
Sì, il decreto conferma che l’inserimento nell’elenco è considerato documentazione sufficiente della regolare definizione della controversia, portando il giudice a dichiarare l’estinzione del processo, a meno che una delle parti non chieda espressamente la fissazione di un’udienza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21682 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21682 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25162/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.1678/15/2018 depositata il 16/04/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 23/07/2025