Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Chiarisce la Procedura
L’estinzione processo tributario a seguito di definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per ridurre il contenzioso e velocizzare la giustizia. Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti sulla procedura, confermando come l’inserimento della controversia in appositi elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate sia un passo determinante per la chiusura della lite. Questo articolo analizza la decisione, illustrando i meccanismi e le conseguenze pratiche per i contribuenti.
Il Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
Una società, insieme ad alcuni soci, si trovava coinvolta in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, originato da un atto impositivo. Dopo una prima decisione della Commissione Tributaria Regionale, la controversia era approdata in Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità. Nel corso del procedimento, le parti ricorrenti hanno aderito a una delle procedure di definizione agevolata previste dalla normativa più recente, mirata proprio a chiudere le liti pendenti con il fisco.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione Processo Tributario
La legislazione recente (in particolare la Legge n. 197/2022) ha introdotto meccanismi per la cosiddetta “tregua fiscale”, permettendo ai contribuenti di definire le proprie pendenze in modo agevolato. Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate, prendendo atto dell’adesione del contribuente, ha inserito la controversia in un elenco trasmesso alla Corte. Questo adempimento è stato previsto per accelerare le procedure di dichiarazione di estinzione dei giudizi.
La Corte ha rilevato che tale inserimento documenta la regolare definizione della controversia e che, in assenza di un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, si concretizzano i presupposti per la chiusura del caso.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ha dichiarato l’estinzione del processo. La motivazione si fonda sull’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022. Secondo questa norma, una volta che la controversia è stata regolarmente definita e non vi è stato un diniego, il processo si estingue. La Corte ha sottolineato come l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisca la prova di tale definizione. La decisione precisa, inoltre, che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di compensazione o condanna della controparte. Viene fatta salva, tuttavia, la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per l’estinzione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento rafforza l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento deflattivo del contenzioso tributario. Per i contribuenti e i loro difensori, emerge un chiaro percorso procedurale: l’adesione alla definizione e il successivo inserimento della lite negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate sono sufficienti a innescare l’estinzione processo tributario davanti alla Cassazione. La decisione offre certezza, stabilendo che, in assenza di obiezioni formali, il procedimento si chiude automaticamente. Un’implicazione pratica rilevante riguarda la gestione delle spese legali: ciascuna parte sopporta i propri costi, un elemento da considerare attentamente al momento di valutare l’adesione a tali procedure.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene regolarmente definita secondo le procedure di legge, e tale definizione è documentata dall’inserimento della lite in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, in assenza di un successivo atto di diniego.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese né la loro compensazione tra le parti.
Dopo l’estinzione del processo, le parti hanno ancora qualche possibilità di azione?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, qualora ritengano che i presupposti per l’estinzione non siano effettivamente sussistenti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19301 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19301 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10239/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. Brescia n.3751/25/2021 depositata il 14/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 10/07/2025