Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3079/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZIONE STACCATA SALERNO n. 6286/2015 depositata il 24/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r., pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 27629 del 2011 di questa Corte, di annullamento della sentenza della medesima C.t.r. n. 187 del 2008, ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo inammissibile il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Considerato che:
L’ atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L ‘inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss ., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di
interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024.